Art. 18 
 
                 Esercizio associato delle funzioni 
                        di polizia municipale 
 
  1. L'esercizio associato da parte  dei  comuni  delle  funzioni  di
polizia locale comporta l'esercizio, da parte dell'ente  responsabile
della  gestione,  di  tutte  le  funzioni  demandate   alla   polizia
municipale dalla legge  e  dai  regolamenti  comunali,  e  si  svolge
esclusivamente negli ambiti di dimensione  territoriale  adeguata  di
cui alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme  sul  sistema
delle autonomie locali), in una delle seguenti forme: 
    a) mediante unione di comuni per espressa previsione  statutaria,
con la costituzione di una struttura unica o di un unico corpo; 
    b) mediante convenzione tra comuni, ovvero tra unione di comuni e
comuni, per la costituzione di una struttura unica; in tali casi,  si
applicano gli articoli 20, 21 e 22 della legge regionale n. 68/2011 e
le  disposizioni  integrative  del  presente  articolo.  In  caso  di
esercizio associato  svolto  in  convenzione  tra  unione  e  comuni,
l'unione di comuni e' ente responsabile della gestione. 
  2. In caso di esercizio associato mediante unione di comuni: 
    a) tutto il personale della polizia locale dei comuni interessati
e' trasferito  o  comandato  all'unione;  gli  operatori  di  polizia
municipale esercitano le funzioni di competenza, comprese le funzioni
di polizia giudiziaria nel territorio dei comuni associati, ai  sensi
dell'art. 1, comma 113, della legge n. 56/2014; 
    b) l'unione  di  comuni  puo'  costituire  il  corpo  di  polizia
municipale  nel  rispetto  di  quanto  stabilito  dall'art.   29,   a
condizione che le sia  stato  trasferito  tutto  il  personale  della
polizia  municipale  di  tutti  i  comuni  partecipanti   all'unione;
diversamente, l'unione costituisce  la  struttura  unica  di  polizia
municipale con unico responsabile; 
    c) il presidente dell'unione di comuni svolge le funzioni di  cui
all'art. 16, comma  5,  e,  ove  previsto  dallo  statuto,  le  altre
funzioni attribuite al sindaco dall'art. 2 della legge 7 marzo  1986,
n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento  della  polizia  municipale),  a
norma dell'art. 1, comma 111, della legge n. 56/2014. 
  3.  In  caso  di  esercizio  associato  mediante  convenzione,  per
garantire l'unitarieta' dello svolgimento della funzione: 
    a) tutto il personale della  polizia  municipale  dei  comuni  e'
comandato presso l'ente responsabile della gestione; 
    b) oltre ai contenuti  dell'art.  20  della  legge  regionale  n.
68/2011, la convenzione definisce: 
      1)  le  modalita'  di  nomina  del  responsabile  unico   della
struttura associata di polizia municipale; 
      2) le modalita' di assegnazione del personale in comando; 
      3)  le  modalita'  unitarie  di  esercizio  delle  funzioni  di
indirizzo da parte dell'organo comune individuato dalla convenzione; 
      4) i rapporti dei  sindaci  con  il  responsabile  unico  della
struttura associata. 
  4. L'unione di comuni o il comune, in qualita' di enti responsabili
dell'esercizio associato, adottano il regolamento  unico  di  polizia
municipale. 
  5. Anche  in  caso  di  esercizio  associato  di  cui  al  presente
articolo,  resta  di  competenza  dei  sindaci  dei  singoli   comuni
l'adozione delle ordinanze di cui all'art. 50, comma 4, e all'art. 54
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267  (Testo  unico  delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali). 
  6. La Giunta regionale, nell'ambito dello stanziamento  complessivo
previsto per le funzioni di cui al titolo II, puo' definire una quota
da  destinare  a  contributi  per  l'incentivazione  delle   gestioni
associate di polizia municipale svolte  mediante  unione  di  comuni;
sono condizioni per l'incentivazione: 
    a)  che  l'esercizio   associato   coinvolga   tutti   i   comuni
dell'unione; 
    b) per i comuni non appartenenti all'unione e dello stesso ambito
di dimensione territoriale adeguata: 
      1) la  sussistenza  di  una  convenzione  tra  detti  comuni  e
l'unione; 
      2)  che  l'unione  sia   l'ente   responsabile   dell'esercizio
associato. 
  7. Ai fini del comma 6, le verifiche biennali di  cui  all'art.  91
della legge regionale  n.  68/2011  accertano  l'effettivo  esercizio
delle gestioni associate svolte dall'unione per  espressa  previsione
statutaria. 
  8. La struttura regionale competente in materia di  polizia  locale
accerta,  ove  siano  considerati  anche  comuni  non  facenti  parte
dell'unione, l'effettivo esercizio associato mediante  convenzione  e
la sussistenza delle altre condizioni per  l'incentivazione,  secondo
le modalita' previste con deliberazione della  Giunta  regionale  che
disciplina altresi' i casi di revoca del contributo. 
  9. Gli enti locali trasmettono le  convenzioni  comunque  stipulate
per l'esercizio associato della  polizia  municipale  alla  struttura
competente della Giunta regionale in materia di polizia locale, salvo
che abbiano  provveduto  alla  trasmissione  delle  convenzioni  alla
Regione a norma dell'art. 57,  comma  2,  della  legge  regionale  n.
68/2011.