Art. 19 Competenza territoriale 1. Il personale addetto alle strutture di polizia locale svolge ordinariamente le proprie funzioni nell'ambito del territorio dell'ente di appartenenza oppure di quello risultante dall'insieme degli enti associati, fermo restando l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 113, della legge n. 56/2014. 2. Ai sensi delle disposizioni statali, il personale puo' compiere fuori dal territorio di competenza: a) le missioni autorizzate per fini di collegamento e di rappresentanza; b) le operazioni di polizia di propria iniziativa, durante il servizio, in caso di necessita' dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza; c) le missioni per rinforzare altre strutture di polizia locale in particolari occasioni stagionali o eccezionali, mediante piani o intese tra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto; d) operazioni in caso di calamita' naturali e di protezione civile. 3. Nell'ambito delle attivita' di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), della legge n. 65/1986 e previa comunicazione al prefetto, possono altresi' operare fuori dal territorio di competenza gli addetti o i nuclei specializzati istituiti in alcuni corpi di polizia locale ai sensi dell'art. 23, su richiesta dei comuni che ne hanno necessita' o della conferenza tecnica di cui all'art. 28, per periodi di tempo definiti e con oneri a carico dei comuni interessati.