Art. 19 
 
                       Competenza territoriale 
 
  1. Il personale addetto alle strutture  di  polizia  locale  svolge
ordinariamente  le  proprie  funzioni  nell'ambito   del   territorio
dell'ente di appartenenza oppure di  quello  risultante  dall'insieme
degli enti associati, fermo restando l'esercizio  delle  funzioni  di
polizia giudiziaria secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma  113,
della legge n. 56/2014. 
  2. Ai sensi delle disposizioni statali, il personale puo'  compiere
fuori dal territorio di competenza: 
    a)  le  missioni  autorizzate  per  fini  di  collegamento  e  di
rappresentanza; 
    b) le operazioni di polizia di  propria  iniziativa,  durante  il
servizio, in caso di necessita' dovuta alla  flagranza  dell'illecito
commesso nel territorio di appartenenza; 
    c) le missioni per rinforzare altre strutture di  polizia  locale
in particolari occasioni stagionali o eccezionali, mediante  piani  o
intese tra le amministrazioni interessate e previa  comunicazione  al
prefetto; 
    d) operazioni in caso  di  calamita'  naturali  e  di  protezione
civile. 
  3. Nell'ambito delle attivita' di cui all'art. 4, comma 4,  lettera
c), della legge  n.  65/1986  e  previa  comunicazione  al  prefetto,
possono altresi' operare  fuori  dal  territorio  di  competenza  gli
addetti o i nuclei specializzati istituiti in alcuni corpi di polizia
locale ai sensi dell'art. 23, su richiesta dei comuni  che  ne  hanno
necessita' o della conferenza tecnica di cui all'art. 28, per periodi
di tempo definiti e con oneri a carico dei comuni interessati.