Art. 2 
 
                Programmazione, principi e finalita' 
               degli interventi di sicurezza integrata 
 
  1. La  Regione  stabilisce  indirizzi,  obiettivi  e  tipologie  di
intervento  in  materia  di  sicurezza  integrata   nell'ambito   del
programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'art. 7  della  legge
regionale  7  gennaio  2015,  n.  1  (Disposizioni  in   materia   di
programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure
contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008). 
  2. Al fine di perseguire gli  obiettivi  di  cui  al  comma  1,  il
documento di economia e finanza regionale (DEFR) di  cui  all'art.  8
della legge regionale n. 1/2015, stabilisce annualmente, in  coerenza
con le  tipologie  di  intervento  previste  dal  PRS,  le  priorita'
programmatiche  per  l'anno  successivo  e,  in  fase  di   nota   di
aggiornamento di cui all'art. 9  della  legge  regionale  n.  1/2015,
individua  gli  interventi   da   realizzare   tenuto   conto   degli
stanziamenti del bilancio di previsione. 
  3. Le politiche  regionali  sulla  sicurezza  si  attuano  mediante
azioni integrate  che  combinano  interventi  di  natura  preventiva,
sanzionatori ed interventi che  favoriscono  la  creazione  di  spazi
urbani vivibili e di attivita' sociali e culturali tese a  rafforzare
la coesione delle comunita' locali ed i legami tra i cittadini e  gli
spazi pubblici in cui vivono. 
  4. Gli interventi regionali in materia di sicurezza si ispirano  al
principio della sicurezza integrata di cui all'art. 1, comma  2,  del
decreto-legge 20  febbraio  2017,  n.  14  (Disposizioni  urgenti  in
materia di sicurezza delle  citta')  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 18 aprile 2017, n.  48,  definita  come  l'insieme  degli
interventi assicurati dallo  Stato,  dalle  regioni,  dalle  Province
autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali,  nonche'  da  altri
soggetti   istituzionali,   finalizzati   a   concorrere,    ciascuno
nell'ambito  delle  proprie  competenze   e   responsabilita',   alla
promozione e  attuazione  di  un  sistema  unitario  e  integrato  di
sicurezza per il benessere delle comunita' territoriali. 
  5. Le azioni integrate sono  preferibilmente  definite  e  promosse
dopo un adeguato coinvolgimento dei cittadini, delle  associazioni  e
delle altre organizzazioni della societa' civile. 
  6. In attuazione del comma 1, la Regione privilegia: 
    a) le azioni integrate, di natura preventiva; 
    b) le pratiche di mediazione dei conflitti e riduzione del danno; 
    c)  l'educazione  alla  convivenza  e  le   azioni   dirette   al
mantenimento e alla  cura  del  decoro  urbano,  nel  rispetto  della
legalita'. 
  7. La Regione sostiene gli ulteriori interventi degli enti  locali,
singoli o associati, che si ispirino ai principi e ai  criteri  della
presente legge e che  siano  volti  a  migliorare  le  condizioni  di
sicurezza delle persone. La Regione promuove e realizza, mediante gli
atti di collaborazione istituzionale di  cui  all'art.  4,  politiche
integrate per la sicurezza.