Art. 20 
 
                       Strumenti di autotutela 
 
  1. Gli enti locali, con  regolamento,  possono  prevedere  che  gli
operatori di polizia locale, oltre alla dotazione delle armi  per  la
difesa personale in conformita' a quanto disciplinato dalla normativa
statale, siano dotati di  presidi  tattici  difensivi  diversi  dalle
armi, ai fini di prevenzione e protezione  dai  rischi  professionali
per la tutela dell'incolumita' personale;  tali  dispositivi  possono
costituire dotazione individuale o di reparto. 
  2. Gli enti  locali  possono  promuovere  la  creazione  di  gruppi
interni di autoaiuto e l'attivazione di sportelli di  ascolto,  anche
attraverso  convenzioni  con  altri   soggetti,   per   fornire,   se
necessario, supporto psicologico in caso di eventi traumatizzanti  in
cui gli operatori di polizia locale dovessero trovarsi coinvolti 
  3.  Il  regolamento  regionale  di   cui   all'art.   27   provvede
all'individuazione dei presidi difensivi di cui al comma  1,  nonche'
alla  disciplina  generale  delle  loro  modalita'   di   impiego   e
assegnazione con previsione di specifico addestramento al loro uso.