Art. 20 Strumenti di autotutela 1. Gli enti locali, con regolamento, possono prevedere che gli operatori di polizia locale, oltre alla dotazione delle armi per la difesa personale in conformita' a quanto disciplinato dalla normativa statale, siano dotati di presidi tattici difensivi diversi dalle armi, ai fini di prevenzione e protezione dai rischi professionali per la tutela dell'incolumita' personale; tali dispositivi possono costituire dotazione individuale o di reparto. 2. Gli enti locali possono promuovere la creazione di gruppi interni di autoaiuto e l'attivazione di sportelli di ascolto, anche attraverso convenzioni con altri soggetti, per fornire, se necessario, supporto psicologico in caso di eventi traumatizzanti in cui gli operatori di polizia locale dovessero trovarsi coinvolti 3. Il regolamento regionale di cui all'art. 27 provvede all'individuazione dei presidi difensivi di cui al comma 1, nonche' alla disciplina generale delle loro modalita' di impiego e assegnazione con previsione di specifico addestramento al loro uso.