Art. 21 
 
           Collaborazione con associazioni di volontariato 
 
  1.  Gli  enti  locali  possono   stipulare   convenzioni   con   le
associazioni di volontariato iscritte nei registri e  in  conformita'
con il decreto legislativo 6 luglio 2017, n. 117  (Codice  del  terzo
settore, a norma dell'art. 1,comma  2,  lettera  b),  della  legge  6
giugno 2016, n. 106) per realizzare collaborazioni tra queste  ultime
e le strutture di polizia locale rivolte a favorire l'educazione alla
convivenza, al senso civico e al  rispetto  della  legalita'  e  alla
mediazione sociale di cui all'art. 43. 
  2. In ogni caso, i volontari: 
    a) svolgono  le  loro  attivita'  sulla  base  delle  indicazioni
operative degli addetti alle strutture di polizia locale; 
    b) non possono svolgere attivita' sostitutive rispetto  a  quelle
di competenza degli addetti alle strutture di polizia locale; 
    c) possiedono i requisiti di onorabilita' previsti per  l'accesso
all'impiego presso l'ente  locale,  nonche'  i  requisiti  di  natura
psichica e fisica necessari allo svolgimento delle azioni di  cui  al
comma 1; 
    d) sono adeguatamente assicurati. 
  3.  Per  la  stipula  delle   convenzioni,   le   associazioni   di
volontariato  non  devono  prevedere  per  i  soci  e  negli  statuti
discriminazioni  di  sesso,  razza,   lingua,   religione,   opinioni
politiche e condizioni personali o sociali. 
  4. L'abbigliamento e i segni distintivi  utilizzati  dai  volontari
devono essere tali da escludere la somiglianza con uniformi  e  segni
distintivi della polizia locale.