Art. 21 Collaborazione con associazioni di volontariato 1. Gli enti locali possono stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato iscritte nei registri e in conformita' con il decreto legislativo 6 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1,comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) per realizzare collaborazioni tra queste ultime e le strutture di polizia locale rivolte a favorire l'educazione alla convivenza, al senso civico e al rispetto della legalita' e alla mediazione sociale di cui all'art. 43. 2. In ogni caso, i volontari: a) svolgono le loro attivita' sulla base delle indicazioni operative degli addetti alle strutture di polizia locale; b) non possono svolgere attivita' sostitutive rispetto a quelle di competenza degli addetti alle strutture di polizia locale; c) possiedono i requisiti di onorabilita' previsti per l'accesso all'impiego presso l'ente locale, nonche' i requisiti di natura psichica e fisica necessari allo svolgimento delle azioni di cui al comma 1; d) sono adeguatamente assicurati. 3. Per la stipula delle convenzioni, le associazioni di volontariato non devono prevedere per i soci e negli statuti discriminazioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali. 4. L'abbigliamento e i segni distintivi utilizzati dai volontari devono essere tali da escludere la somiglianza con uniformi e segni distintivi della polizia locale.