Art. 22 
 
                     Servizi per conto di terzi 
 
  1. Gli enti locali definiscono specifiche tariffe per  l'esecuzione
di attivita' a favore di terzi a condizione che  riguardino  comunque
attivita' di pubblico interesse. 
  2.  Le  attivita'  di  cui  al  comma   1   prevedono   l'utilizzo,
straordinario o  esclusivo,  di  personale  e  mezzi  assegnati  alla
struttura, anche  oltre  l'impiego  ordinario  delle  normali  azioni
istituzionali. 
  3. Le attivita' a favore di soggetti di natura imprenditoriale sono
svolte su domanda e nell'ambito di manifestazioni pubbliche.