Art. 22 Servizi per conto di terzi 1. Gli enti locali definiscono specifiche tariffe per l'esecuzione di attivita' a favore di terzi a condizione che riguardino comunque attivita' di pubblico interesse. 2. Le attivita' di cui al comma 1 prevedono l'utilizzo, straordinario o esclusivo, di personale e mezzi assegnati alla struttura, anche oltre l'impiego ordinario delle normali azioni istituzionali. 3. Le attivita' a favore di soggetti di natura imprenditoriale sono svolte su domanda e nell'ambito di manifestazioni pubbliche.