Art. 23 
 
                          Supporto tecnico 
 
  1. Con il supporto della conferenza tecnica di cui all'art. 28,  la
Regione promuove l'esercizio omogeneo delle  funzioni  inerenti  alle
attivita' di polizia locale mediante: 
    a) valutazioni e indicazioni tecniche  anche  in  relazione  agli
strumenti di comunicazione, sull'organizzazione, lo svolgimento delle
attivita' di polizia locale e sulla collaborazione tra  le  strutture
di polizia locale; 
    b) il sostegno all'attivita' tramite la  definizione  di  modelli
operativi uniformi. 
  2.  La  Regione,  inoltre,  mediante   attivita'   di   ricerca   e
documentazione, favorisce  l'acquisizione  dei  dati  necessari  alle
strutture di polizia locale finalizzati: 
    a)  all'organizzazione  delle  funzioni  di  propria   competenza
dirette alla sicurezza del territorio; 
    b) all'individuazione dei contenuti degli accordi per la gestione
integrata del controllo  territoriale  come  definita  ai  sensi  del
decreto-legge n. 14/2017 convertito dalla legge n. 48/2017. 
  3. In attuazione dell'accordo tra il Governo, le regioni e gli enti
locali stipulato ai sensi del  decreto-legge  n.  14/2017  convertito
dalla legge  n.  48/2017,  la  Regione  promuove  e  sostiene,  anche
attraverso contributi finanziari: 
    a) lo scambio informativo e la collaborazione fra le strutture di
polizia locale e le forze di polizia nonche' fra le stesse  strutture
di polizia locale, ferme restando le rispettive competenze; 
    b)  l'interconnessione,  a  livello  territoriale,   delle   sale
operative delle polizie locali e con quelle delle forze di polizia; 
    c) la regolamentazione dell'utilizzo in  comune  dei  sistemi  di
sicurezza tecnologici; 
    d) l'aggiornamento professionale integrato per gli addetti  della
polizia locale e delle forze di polizia.