Art. 23 Supporto tecnico 1. Con il supporto della conferenza tecnica di cui all'art. 28, la Regione promuove l'esercizio omogeneo delle funzioni inerenti alle attivita' di polizia locale mediante: a) valutazioni e indicazioni tecniche anche in relazione agli strumenti di comunicazione, sull'organizzazione, lo svolgimento delle attivita' di polizia locale e sulla collaborazione tra le strutture di polizia locale; b) il sostegno all'attivita' tramite la definizione di modelli operativi uniformi. 2. La Regione, inoltre, mediante attivita' di ricerca e documentazione, favorisce l'acquisizione dei dati necessari alle strutture di polizia locale finalizzati: a) all'organizzazione delle funzioni di propria competenza dirette alla sicurezza del territorio; b) all'individuazione dei contenuti degli accordi per la gestione integrata del controllo territoriale come definita ai sensi del decreto-legge n. 14/2017 convertito dalla legge n. 48/2017. 3. In attuazione dell'accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali stipulato ai sensi del decreto-legge n. 14/2017 convertito dalla legge n. 48/2017, la Regione promuove e sostiene, anche attraverso contributi finanziari: a) lo scambio informativo e la collaborazione fra le strutture di polizia locale e le forze di polizia nonche' fra le stesse strutture di polizia locale, ferme restando le rispettive competenze; b) l'interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative delle polizie locali e con quelle delle forze di polizia; c) la regolamentazione dell'utilizzo in comune dei sistemi di sicurezza tecnologici; d) l'aggiornamento professionale integrato per gli addetti della polizia locale e delle forze di polizia.