Art. 24 
 
                        Nuclei specializzati 
 
  1. La Regione promuove e sostiene, in collaborazione con  gli  enti
locali: 
    a) la formazione specialistica di  alcuni  addetti  o  di  alcuni
corpi  di  polizia  locale,  al  fine  della  formazione  di   nuclei
specializzati; 
    b) gli scambi di esperienze in modo da favorire la diffusione  di
buone pratiche. 
  2. La Regione,  tramite  la  Fondazione  Scuola  interregionale  di
polizia locale, eroga la formazione specialistica di cui al comma  1,
lettera a), per singoli addetti o per l'istituzione in  alcuni  corpi
di polizia locale che fanno richiesta  di  nuclei  specializzati  per
attivita' di monitoraggio e controllo del territorio e altre funzioni
di polizia locale in  specifiche  materie  fra  le  quali,  a  titolo
esemplificativo: 
    a) la sicurezza urbana; 
    b) la vigilanza e controllo in materia edilizia; 
    c) la vigilanza e controllo sul commercio; 
    d) la tutela ambientale- ecologica; 
    e) l'infortunistica stradale. 
  3. Il settore competente della  Giunta  regionale  cura  l'archivio
delle competenze dei  singoli  addetti  e  dei  nuclei  specializzati
secondo le indicazioni della Giunta  regionale,  per  assicurarne  la
consultabilita' da  parte  degli  enti  locali,  nel  rispetto  della
normativa sul trattamento dei dati personali. 
  4. La Regione promuove l'attivazione di  nuclei  specializzati  per
interventi operativi negli ambiti  previsti  dal  comma  2,  mediante
convenzione tra le amministrazioni interessate,  nel  rispetto  degli
ambiti  territoriali  di  operativita'  delle  funzioni  di   polizia
giudiziaria di cui all'art. 1, comma 113, della legge n. 56/2014. 
  5. La convenzione di cui al comma 4: 
    a) e' stipulata su iniziativa dei comuni, delle unioni di  comuni
interessati e delle provincie oppure della conferenza tecnica di  cui
all'art.  28,  con   indicazione   degli   ambiti   territoriali   di
operativita'; 
    b) indica gli impegni anche  finanziari,  a  carico  dei  comuni,
delle unioni di comuni e delle province interessate  e  le  modalita'
operative dei nuclei, nel rispetto di quanto stabilito  dall'art.  4,
punto 4, lettera c), della legge n. 65/1986.