Art. 24 Nuclei specializzati 1. La Regione promuove e sostiene, in collaborazione con gli enti locali: a) la formazione specialistica di alcuni addetti o di alcuni corpi di polizia locale, al fine della formazione di nuclei specializzati; b) gli scambi di esperienze in modo da favorire la diffusione di buone pratiche. 2. La Regione, tramite la Fondazione Scuola interregionale di polizia locale, eroga la formazione specialistica di cui al comma 1, lettera a), per singoli addetti o per l'istituzione in alcuni corpi di polizia locale che fanno richiesta di nuclei specializzati per attivita' di monitoraggio e controllo del territorio e altre funzioni di polizia locale in specifiche materie fra le quali, a titolo esemplificativo: a) la sicurezza urbana; b) la vigilanza e controllo in materia edilizia; c) la vigilanza e controllo sul commercio; d) la tutela ambientale- ecologica; e) l'infortunistica stradale. 3. Il settore competente della Giunta regionale cura l'archivio delle competenze dei singoli addetti e dei nuclei specializzati secondo le indicazioni della Giunta regionale, per assicurarne la consultabilita' da parte degli enti locali, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali. 4. La Regione promuove l'attivazione di nuclei specializzati per interventi operativi negli ambiti previsti dal comma 2, mediante convenzione tra le amministrazioni interessate, nel rispetto degli ambiti territoriali di operativita' delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 1, comma 113, della legge n. 56/2014. 5. La convenzione di cui al comma 4: a) e' stipulata su iniziativa dei comuni, delle unioni di comuni interessati e delle provincie oppure della conferenza tecnica di cui all'art. 28, con indicazione degli ambiti territoriali di operativita'; b) indica gli impegni anche finanziari, a carico dei comuni, delle unioni di comuni e delle province interessate e le modalita' operative dei nuclei, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 4, punto 4, lettera c), della legge n. 65/1986.