Art. 25 
 
                         Attivita' formativa 
 
  1. La Giunta regionale programma e realizza le attivita'  formative
di propria competenza di cui agli articoli 20, 24  comma  2,  32,  33
comma  2,  34,  35  e  36,  avvalendosi   della   Fondazione   Scuola
interregionale di polizia locale. 
  2. La Giunta regionale definisce: 
    a) le modalita' di rilevazione  del  fabbisogno  formativo  sulla
base delle indicazioni: 
      1) degli enti locali e sentite le rappresentanze sindacali  dei
lavoratori maggiormente rappresentative; 
      2) della conferenza tecnica regionale di cui  all'art.  28  ove
costituita; 
    b) le modalita' delle verifiche sulla formazione erogata. 
  3.  La  Giunta  regionale,  previa   valutazione   del   fabbisogno
formativo: 
    a)  definisce  i  contenuti  generali  uniformi   dei   programmi
formativi per le diverse figure professionali del  personale  addetto
alle strutture di polizia locale, compresi i nuclei specializzati  di
cui all'art. 24; 
    b) effettua verifiche sulla formazione erogata. 
  4. Le attivita' formative possono essere programmate  e  realizzate
anche in collaborazione con gli enti locali, previa  convenzione  che
puo' prevedere la  gestione  delle  attivita'  da  parte  degli  enti
medesimi  e  l'attribuzione  ad  essi   delle   risorse   finanziarie
necessarie.