Art. 25 Attivita' formativa 1. La Giunta regionale programma e realizza le attivita' formative di propria competenza di cui agli articoli 20, 24 comma 2, 32, 33 comma 2, 34, 35 e 36, avvalendosi della Fondazione Scuola interregionale di polizia locale. 2. La Giunta regionale definisce: a) le modalita' di rilevazione del fabbisogno formativo sulla base delle indicazioni: 1) degli enti locali e sentite le rappresentanze sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative; 2) della conferenza tecnica regionale di cui all'art. 28 ove costituita; b) le modalita' delle verifiche sulla formazione erogata. 3. La Giunta regionale, previa valutazione del fabbisogno formativo: a) definisce i contenuti generali uniformi dei programmi formativi per le diverse figure professionali del personale addetto alle strutture di polizia locale, compresi i nuclei specializzati di cui all'art. 24; b) effettua verifiche sulla formazione erogata. 4. Le attivita' formative possono essere programmate e realizzate anche in collaborazione con gli enti locali, previa convenzione che puo' prevedere la gestione delle attivita' da parte degli enti medesimi e l'attribuzione ad essi delle risorse finanziarie necessarie.