Art. 26 
 
         Fondazione Scuola interregionale di polizia locale 
 
  1. Ai sensi dell'art. 51 dello Statuto, la Regione si avvale  della
fondazione denominata Scuola interregionale di polizia locale di  cui
e' socio fondatore. 
  2. Mediante la Fondazione di cui al comma 1, la Regione persegue: 
    a) la finalita' di sviluppare  le  attivita'  di  formazione  del
personale  appartenente  alla  polizia   locale   contribuendo   alla
diffusione di criteri omogenei di  intervento  nei  diversi  contesti
regionali e delle esperienze innovative sviluppate dalle strutture di
polizia locale; 
    b) lo sviluppo delle attivita' di ricerca nella materia. 
  3. Annualmente, sulla base  del  piano  delle  attivita'  formative
adottato  dalla  Fondazione,  la  Regione  individua   le   attivita'
formative di proprio interesse come rilevate ai sensi  dell'art.  25,
comma 2, ed attribuisce al fondo  di  gestione  della  Fondazione  le
risorse necessarie nei limiti delle disponibilita' autorizzate  dalla
legge di bilancio. 
  4. Gli enti locali che usufruiscono delle attivita' formative per i
propri dipendenti partecipano agli oneri secondo modalita'  stabilite
dalla Giunta regionale, in misura comunque non superiore  al  20  per
cento.