Art. 26 Fondazione Scuola interregionale di polizia locale 1. Ai sensi dell'art. 51 dello Statuto, la Regione si avvale della fondazione denominata Scuola interregionale di polizia locale di cui e' socio fondatore. 2. Mediante la Fondazione di cui al comma 1, la Regione persegue: a) la finalita' di sviluppare le attivita' di formazione del personale appartenente alla polizia locale contribuendo alla diffusione di criteri omogenei di intervento nei diversi contesti regionali e delle esperienze innovative sviluppate dalle strutture di polizia locale; b) lo sviluppo delle attivita' di ricerca nella materia. 3. Annualmente, sulla base del piano delle attivita' formative adottato dalla Fondazione, la Regione individua le attivita' formative di proprio interesse come rilevate ai sensi dell'art. 25, comma 2, ed attribuisce al fondo di gestione della Fondazione le risorse necessarie nei limiti delle disponibilita' autorizzate dalla legge di bilancio. 4. Gli enti locali che usufruiscono delle attivita' formative per i propri dipendenti partecipano agli oneri secondo modalita' stabilite dalla Giunta regionale, in misura comunque non superiore al 20 per cento.