Art. 27 
 
                    Uniformi, veicoli, strumenti 
                     e tessere di riconoscimento 
 
  1. Con regolamento regionale sono disciplinati: 
    a) le caratteristiche delle uniformi  sulla  base  delle  diverse
circostanze e specialita' di impiego; 
    b)  gli  elementi  identificativi  dell'operatore,  dell'ente  di
appartenenza e della Regione Toscana; 
    c) i distintivi di grado, attribuito in relazione al  profilo  ed
alle  funzioni  conferite  all'interno  della  struttura  di  polizia
locale; 
    d) le categorie e le  caratteristiche  generali  degli  eventuali
contrassegni di specialita' o incarico, anzianita'  ed  onorificenza,
apponibili sull'uniforme; 
    e) le caratteristiche dei contrassegni e degli accessori, nonche'
il colore dei  veicoli  o  dei  mezzi  operativi  in  dotazione  alle
strutture di polizia locale; 
    f) le caratteristiche dei presidi difensivi di cui all'art. 20  e
loro modalita' di impiego; 
    g) le caratteristiche delle tessere di riconoscimento fornite  da
ciascun ente agli operatori di polizia locale.