Art. 27 Uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento 1. Con regolamento regionale sono disciplinati: a) le caratteristiche delle uniformi sulla base delle diverse circostanze e specialita' di impiego; b) gli elementi identificativi dell'operatore, dell'ente di appartenenza e della Regione Toscana; c) i distintivi di grado, attribuito in relazione al profilo ed alle funzioni conferite all'interno della struttura di polizia locale; d) le categorie e le caratteristiche generali degli eventuali contrassegni di specialita' o incarico, anzianita' ed onorificenza, apponibili sull'uniforme; e) le caratteristiche dei contrassegni e degli accessori, nonche' il colore dei veicoli o dei mezzi operativi in dotazione alle strutture di polizia locale; f) le caratteristiche dei presidi difensivi di cui all'art. 20 e loro modalita' di impiego; g) le caratteristiche delle tessere di riconoscimento fornite da ciascun ente agli operatori di polizia locale.