Art. 28 
 
                    Conferenza tecnica regionale 
 
  1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, e'  istituita
la conferenza  tecnica  regionale  sulla  polizia  locale  presieduta
dall'assessore competente o suo delegato. 
  2. La conferenza svolge funzioni di: 
    a) consulenza e proposta alla  Giunta  regionale  in  materia  di
polizia locale; 
    b) consulenza su questioni tecniche e per la predisposizione  dei
regolamenti di cui agli articoli 27 e 35 e della deliberazione  della
Giunta regionale di cui all'art. 17; 
    c) supporto per l'esercizio delle funzioni di  cui  all'art.  23,
comma 1, e all'art. 24, comma 4; 
    d) consulenza e  proposta  per  le  attivita'  formative  di  cui
all'art. 25; 
    e)  consulenza  e  agevolazione  della  partecipazione   per   le
problematiche di  vivibilita'  urbana  e  contrasto  ai  fenomeni  di
degrado di cui al titolo IV. 
  3. Alla conferenza partecipano: 
    a) i comandanti  dei  corpi  di  polizia  municipale  dei  comuni
capoluoghi di provincia  e  il  comandante  del  corpo  della  Citta'
metropolitana di Firenze; 
    b) tre comandanti dei corpi di polizia provinciale; 
    c) due comandanti dei corpi di polizia municipale che  esercitano
la funzione mediante unione; 
    d) due rappresentanti delle polizie  municipali  dei  comuni  che
esercitano il servizio di polizia municipale in forma associata; 
    e) due rappresentanti dei comuni con  popolazione  fino  a  5.000
abitanti che non esercitano le funzioni di polizia  locale  in  forma
associata o mediante unione; 
    f) un membro in rappresentanza dell'ANCI; 
    g)  un  membro  in  rappresentanza  dell'Unione  delle   province
d'Italia (UPI) Toscana; 
    h) un rappresentante per ogni organizzazione sindacale firmataria
del contratto collettivo nazionale di lavoro; 
    i) il dirigente o il funzionario delegato del settore  competente
della Giunta regionale. 
  4. I membri di cui al comma 3, lettere b), c), d) ed e),  del  sono
designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL). 
  5. La conferenza e' regolarmente costituita  con  la  nomina  della
meta' piu' uno dei componenti. 
  6. La partecipazione ai lavori della conferenza non comporta  oneri
per la Regione.