Art. 28 Conferenza tecnica regionale 1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, e' istituita la conferenza tecnica regionale sulla polizia locale presieduta dall'assessore competente o suo delegato. 2. La conferenza svolge funzioni di: a) consulenza e proposta alla Giunta regionale in materia di polizia locale; b) consulenza su questioni tecniche e per la predisposizione dei regolamenti di cui agli articoli 27 e 35 e della deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 17; c) supporto per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 23, comma 1, e all'art. 24, comma 4; d) consulenza e proposta per le attivita' formative di cui all'art. 25; e) consulenza e agevolazione della partecipazione per le problematiche di vivibilita' urbana e contrasto ai fenomeni di degrado di cui al titolo IV. 3. Alla conferenza partecipano: a) i comandanti dei corpi di polizia municipale dei comuni capoluoghi di provincia e il comandante del corpo della Citta' metropolitana di Firenze; b) tre comandanti dei corpi di polizia provinciale; c) due comandanti dei corpi di polizia municipale che esercitano la funzione mediante unione; d) due rappresentanti delle polizie municipali dei comuni che esercitano il servizio di polizia municipale in forma associata; e) due rappresentanti dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che non esercitano le funzioni di polizia locale in forma associata o mediante unione; f) un membro in rappresentanza dell'ANCI; g) un membro in rappresentanza dell'Unione delle province d'Italia (UPI) Toscana; h) un rappresentante per ogni organizzazione sindacale firmataria del contratto collettivo nazionale di lavoro; i) il dirigente o il funzionario delegato del settore competente della Giunta regionale. 4. I membri di cui al comma 3, lettere b), c), d) ed e), del sono designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL). 5. La conferenza e' regolarmente costituita con la nomina della meta' piu' uno dei componenti. 6. La partecipazione ai lavori della conferenza non comporta oneri per la Regione.