Art. 29 
 
                     Corpo di polizia municipale 
 
  1.  I  comuni,  singoli  o  associati,  per  lo  svolgimento  delle
attivita' di cui all'art.  14  possono  istituire  corpi  di  polizia
municipale. 
  2. Il corpo di polizia municipale possiede almeno quindici  addetti
e le seguenti caratteristiche strutturali ed operative minime: 
    a)  organizzazione  giornaliera,  nell'ambito   territoriale   di
competenza, di almeno due turni ordinari di vigilanza sul  territorio
in servizio antimeridiano e pomeridiano, compresi i festivi; 
    b)  organizzazione  dei  servizi  in  modo  da  garantire  almeno
sessanta turni serali all'anno; 
    c)  predisposizione  e  dotazione  di  una  struttura   operativa
centralizzata per telecomunicazioni di servizio; 
    d) organizzazione di un sistema che  consenta  l'attivazione  dei
controlli di polizia amministrativa in un arco  temporale  minimo  di
dodici  ore,  compresi  i  festivi,   nell'ambito   territoriale   di
competenza; 
    e) organizzazione e svolgimento del servizio di rilevazione degli
incidenti stradali con danni alle  persone  o  rilevanti  conseguenze
sulla  circolazione  stradale   nei   due   turni   antimeridiano   e
pomeridiano,  compresi  i  festivi,   nell'ambito   territoriale   di
competenza. 
  3. I corpi  di  polizia  municipale  privilegiano,  ove  possibile,
un'organizzazione  improntata  al  principio  del   decentramento   e
adottano  moduli  operativi  di  prossimita'  nei   confronti   della
collettivita' amministrata dall'ente locale di appartenenza. 
  4. La Regione promuove l'istituzione  e  sostiene  l'attivita'  dei
corpi di polizia municipale aventi le  caratteristiche  organizzative
di cui al presente articolo,  mediante  i  finanziamenti  di  cui  al
titolo II; la mancanza dei requisiti di  cui  al  comma  2  impedisce
l'accesso  ai  finanziamenti  di  cui  all'art.   13   specificamente
destinati al potenziamento delle strutture. 
  5. I comuni  possono  istituire  un  corpo  di  polizia  municipale
associato ai sensi dell'art. 18  a  condizione  che,  fermo  restando
quanto previsto al comma 2, lettera c), siano  osservati  almeno  tre
criteri di cui al medesimo comma 2. 
  6. Entro tre anni dalla istituzione, il corpo di  cui  al  comma  5
deve possedere le caratteristiche strutturali ed operative minime  di
cui al comma 2. 
  7. La  struttura  regionale  competente,  anche  avvalendosi  delle
dichiarazioni del comandante del corpo: 
    a) accerta  il  possesso  delle  caratteristiche  strutturali  ed
operative minime; 
    b) procede ogni quattro anni al monitoraggio.