Art. 3 
 
                   Interventi di sicurezza urbana 
 
  1. La Regione sostiene le iniziative di soggetti pubblici e privati
di cui agli articoli 5 e 6,  per  l'implementazione  della  sicurezza
urbana definita dall'art. 4 del decreto-legge n. 14/2017,  convertito
dalla legge n. 48/2017, come il  bene  pubblico  che  afferisce  alla
vivibilita' e al decoro delle citta', da perseguire anche  attraverso
interventi  di  riqualificazione,  anche   urbanistica,   sociale   e
culturale, recupero delle aree o siti degradati,  l'eliminazione  dei
fattori di marginalita' e di esclusione sociale, la prevenzione della
criminalita', in particolare di tipo predatorio, la promozione  della
cultura del rispetto della legalita' e l'affermazione di piu' elevati
livelli di coesione sociale e convivenza civile.