Art. 3 Interventi di sicurezza urbana 1. La Regione sostiene le iniziative di soggetti pubblici e privati di cui agli articoli 5 e 6, per l'implementazione della sicurezza urbana definita dall'art. 4 del decreto-legge n. 14/2017, convertito dalla legge n. 48/2017, come il bene pubblico che afferisce alla vivibilita' e al decoro delle citta', da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, recupero delle aree o siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalita' e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalita', in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalita' e l'affermazione di piu' elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile.