Art. 30 
 
                    Corpo di polizia provinciale 
               e della Citta' metropolitana di Firenze 
 
  1. Le province  e  la  Citta'  metropolitana  di  Firenze,  per  lo
svolgimento delle attivita' di cui all'art. 14 istituiscono corpi  di
polizia provinciale e della citta'  metropolitana  con  almeno  dieci
addetti. 
  2. Le  province  e  la  Citta'  metropolitana  di  Firenze  possono
promuovere accordi con i comuni e le unioni di  comuni  per  attivare
forme di collaborazione tra corpi di polizia locale nel territorio di
competenza, ai fini di un efficace espletamento delle funzioni di cui
all' art. 14. 
  3. La  struttura  regionale  competente,  anche  avvalendosi  delle
dichiarazioni del comandante del corpo: 
    a) accerta  il  possesso  delle  caratteristiche  strutturali  ed
operative minime; 
    b) procede ogni quattro anni al monitoraggio.