Art. 30 Corpo di polizia provinciale e della Citta' metropolitana di Firenze 1. Le province e la Citta' metropolitana di Firenze, per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 14 istituiscono corpi di polizia provinciale e della citta' metropolitana con almeno dieci addetti. 2. Le province e la Citta' metropolitana di Firenze possono promuovere accordi con i comuni e le unioni di comuni per attivare forme di collaborazione tra corpi di polizia locale nel territorio di competenza, ai fini di un efficace espletamento delle funzioni di cui all' art. 14. 3. La struttura regionale competente, anche avvalendosi delle dichiarazioni del comandante del corpo: a) accerta il possesso delle caratteristiche strutturali ed operative minime; b) procede ogni quattro anni al monitoraggio.