Art. 32 Comandante del corpo di polizia municipale, provinciale e della Citta' metropolitana di Firenze 1. Il comandante e' responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al corpo. 2. Il comandante dirige lo svolgimento delle attivita' di competenza del corpo, emana gli ordini e le disposizioni organizzative ed operative, nel rispetto della legislazione vigente e del regolamento di cui all'art. 16, comma 1. 3. Il comandante attua gli indirizzi dati dal sindaco, dal presidente della provincia, dell'unione o dal Sindaco metropolitano ai sensi dell'art. 16, comma 4, ed e' responsabile verso il sindaco, il presidente della provincia, il Sindaco metropolitano delle funzioni esercitate; per le gestioni associate si applica l'art. 18, commi 2 e 3, e, in caso di unione, la giunta impartisce gli indirizzi e lo statuto dell'unione disciplina i rapporti con i sindaci. 4. L'incarico di comandante e' prevalente nell'esercizio dell'attivita' lavorativa e non e' cumulabile con altre funzioni o incarichi all'interno dell'ente di appartenenza che possano creare situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse. 5. Allo scopo di garantire la competenza tecnico-professionale connessa alle attivita' dei livelli apicali dei corpi, l'affidamento dell'incarico comporta la frequenza del corso regionale obbligatorio di formazione di cui alla all'art. 35, comma 1, lettera a), salvo i seguenti casi: a) selezione concorsuale finalizzata alla copertura del ruolo; b) mobilita' del personale gia' in possesso della qualifica di comandante di polizia municipale, provinciale, della Citta' metropolitana di Firenze.