Art. 32 
 
Comandante del corpo  di  polizia  municipale,  provinciale  e  della
                   Citta' metropolitana di Firenze 
 
  1. Il comandante e' responsabile della gestione delle risorse a lui
assegnate,  dell'addestramento,  della  disciplina   e   dell'impiego
tecnico-operativo degli appartenenti al corpo. 
  2.  Il  comandante  dirige  lo  svolgimento  delle   attivita'   di
competenza  del  corpo,  emana   gli   ordini   e   le   disposizioni
organizzative ed operative, nel rispetto della legislazione vigente e
del regolamento di cui all'art. 16, comma 1. 
  3.  Il  comandante  attua  gli  indirizzi  dati  dal  sindaco,  dal
presidente della provincia, dell'unione o dal  Sindaco  metropolitano
ai sensi dell'art. 16, comma 4, ed e' responsabile verso il  sindaco,
il  presidente  della  provincia,  il  Sindaco  metropolitano   delle
funzioni esercitate; per le gestioni associate si applica l'art.  18,
commi 2 e 3, e, in caso di unione, la giunta impartisce gli indirizzi
e lo statuto dell'unione disciplina i rapporti con i sindaci. 
  4.  L'incarico   di   comandante   e'   prevalente   nell'esercizio
dell'attivita' lavorativa e non e' cumulabile con  altre  funzioni  o
incarichi all'interno dell'ente di appartenenza  che  possano  creare
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse. 
  5. Allo scopo  di  garantire  la  competenza  tecnico-professionale
connessa alle attivita' dei livelli apicali dei corpi,  l'affidamento
dell'incarico comporta la frequenza del corso regionale  obbligatorio
di formazione di cui alla all'art. 35, comma 1, lettera a),  salvo  i
seguenti casi: 
    a) selezione concorsuale finalizzata alla copertura del ruolo; 
    b) mobilita' del personale gia' in possesso  della  qualifica  di
comandante  di  polizia   municipale,   provinciale,   della   Citta'
metropolitana di Firenze.