Art. 33 
 
                      Concorso e corsoconcorso 
 
  1. Su richiesta delle associazioni regionali degli enti locali,  la
Giunta regionale puo' effettuare, previa stipula  di  accordo  e  con
oneri a carico dei richiedenti,  il  reclutamento  di  comandanti  di
polizia locale, degli addetti al coordinamento e  controllo  e  degli
operatori mediante: 
    a) procedure concorsuali; 
    b)  corso-concorso  con  il  supporto  della  Fondazione   Scuola
interregionale di cui all'art. 26. 
  2. Il corso-concorso consiste nell'ammissione, previa selezione, ad
un percorso formativo con esame finale  eventualmente  abbinato  alla
valutazione di titoli  o  ad  ulteriori  prove  selettive,  anche  di
abilita',  volte  ad  accertare  l'idoneita'  allo   svolgimento   di
specifiche mansioni. 
  3. Le graduatorie sono formate su base provinciale e  gli  enti  di
cui  al  comma  1  possono  utilizzarle  per  i   propri   fabbisogni
assunzionali. 
  4. Il percorso formativo del corso-concorso esenta dalla  frequenza
del corso di prima formazione durante il  periodo  di  prova  di  cui
all'art. 35, comma 1, lettera a), e all'art. 36.  Per  gli  oneri  si
applica l'art. 25. 
  5.  La  durata  e  i   contenuti   del   percorso   formativo   del
corso-concorso sono definiti in relazione alle caratteristiche  delle
posizioni lavorative da coprire e sono disciplinate  dal  regolamento
di cui all'art. 35.