Art. 33 Concorso e corsoconcorso 1. Su richiesta delle associazioni regionali degli enti locali, la Giunta regionale puo' effettuare, previa stipula di accordo e con oneri a carico dei richiedenti, il reclutamento di comandanti di polizia locale, degli addetti al coordinamento e controllo e degli operatori mediante: a) procedure concorsuali; b) corso-concorso con il supporto della Fondazione Scuola interregionale di cui all'art. 26. 2. Il corso-concorso consiste nell'ammissione, previa selezione, ad un percorso formativo con esame finale eventualmente abbinato alla valutazione di titoli o ad ulteriori prove selettive, anche di abilita', volte ad accertare l'idoneita' allo svolgimento di specifiche mansioni. 3. Le graduatorie sono formate su base provinciale e gli enti di cui al comma 1 possono utilizzarle per i propri fabbisogni assunzionali. 4. Il percorso formativo del corso-concorso esenta dalla frequenza del corso di prima formazione durante il periodo di prova di cui all'art. 35, comma 1, lettera a), e all'art. 36. Per gli oneri si applica l'art. 25. 5. La durata e i contenuti del percorso formativo del corso-concorso sono definiti in relazione alle caratteristiche delle posizioni lavorative da coprire e sono disciplinate dal regolamento di cui all'art. 35.