Art. 34 Professionalita' degli addetti alle funzioni di polizia locale 1. Il personale addetto alle strutture di polizia locale possiede una professionalita' adeguata alle funzioni svolte. 2. La professionalita' e' assicurata tramite: a) una preparazione giuridica di base con riferimento prioritario alle materie di competenza specifica per lo svolgimento delle attivita' di polizia amministrativa, giudiziaria e di sicurezza; b) la partecipazione ad un corso di prima formazione durante il periodo di prova e, successivamente, a corsi di aggiornamento periodici. 3. Nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni statali in materia di porto dell'arma, il personale addetto alle strutture di polizia locale partecipa a periodici corsi di addestramento all'uso dell'arma, consistenti in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.