Art. 34 
 
                   Professionalita' degli addetti 
                   alle funzioni di polizia locale 
 
  1. Il personale addetto alle strutture di polizia  locale  possiede
una professionalita' adeguata alle funzioni svolte. 
  2. La professionalita' e' assicurata tramite: 
    a) una preparazione giuridica di base con riferimento prioritario
alle  materie  di  competenza  specifica  per  lo  svolgimento  delle
attivita' di polizia amministrativa, giudiziaria e di sicurezza; 
    b) la partecipazione ad un corso di prima formazione  durante  il
periodo  di  prova  e,  successivamente,  a  corsi  di  aggiornamento
periodici. 
  3. Nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni  statali  in
materia di porto dell'arma, il personale addetto  alle  strutture  di
polizia locale partecipa a periodici corsi di  addestramento  all'uso
dell'arma, consistenti in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.