Art. 36 
 
     Periodo di prova e corso di prima formazione per operatori 
 
  1. Durante il periodo di prova e' obbligatoria la frequenza  di  un
corso di prima formazione programmato e realizzato ai sensi dell'art.
34, con verifica finale della preparazione acquisita; al termine  del
corso il personale puo' essere adibito al servizio attivo. 
  2. In caso di assunzione tramite corso-concorso, la  partecipazione
allo stesso equivale, agli effetti di cui al presente articolo,  alla
frequenza del corso di prima formazione a condizione che i  contenuti
del corso siano conformi a quanto definito  dalla  Regione  ai  sensi
dell'art. 35. 
  3. Sono esonerati dalla frequenza al corso di  prima  formazione  i
comandanti  di  polizia  locale,  gli  addetti  al  coordinamento   e
controllo ed operatori assunti per  mobilita'  che  gia'  lo  abbiano
frequentato ovvero provenienti da comuni fuori regione.