Art. 39 
 
                     Obblighi di collaborazione 
 
  1. Le strutture di cui all'art. 14 ed i corpi di cui  all'art.  29,
anche in forma  associata,  sono  tenuti  a  fornire  alle  strutture
regionali competenti ogni collaborazione per la verifica dello  stato
di realizzazione  delle  disposizioni  della  presente  legge  e  dei
risultati conseguiti.