Art. 41 Finalita' 1. Ai sensi del presente titolo, i regolamenti di polizia urbana degli enti locali perseguono le seguenti finalita': a) tutela della vivibilita', dell'igiene e del pubblico decoro, intesi come l'insieme dei comportamenti e delle situazioni che compongono il vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attivita'; b) tutela della quiete e della tranquillita' delle persone, intese come la tranquillita' della vita dei cittadini, sia nel normale svolgimento delle occupazioni, sia nel riposo; c) disciplina dei mestieri e delle attivita' produttive, per gli aspetti che incidono sui beni e sui valori definiti alle lettere a) e b). 2. La Giunta regionale puo' approvare linee guida per l'individuazione delle fattispecie rilevanti ai sensi del comma 1.