Art. 41 
 
                              Finalita' 
 
  1. Ai sensi del presente titolo, i regolamenti  di  polizia  urbana
degli enti locali perseguono le seguenti finalita': 
    a) tutela della vivibilita', dell'igiene e del  pubblico  decoro,
intesi come  l'insieme  dei  comportamenti  e  delle  situazioni  che
compongono il vivere comune dei cittadini,  nel  rispetto  reciproco,
nel corretto svolgimento delle proprie attivita'; 
    b) tutela della  quiete  e  della  tranquillita'  delle  persone,
intese come la  tranquillita'  della  vita  dei  cittadini,  sia  nel
normale svolgimento delle occupazioni, sia nel riposo; 
    c) disciplina dei mestieri e delle attivita' produttive, per  gli
aspetti che incidono sui beni e sui valori definiti alle lettere a) e
b). 
  2.  La  Giunta   regionale   puo'   approvare   linee   guida   per
l'individuazione delle fattispecie rilevanti ai sensi del comma 1.