Art. 43 
 
                         Mediazione sociale 
 
  1. Al di fuori dell'ambito disciplinato dal decreto  legislativo  4
marzo 2010, n 28 (Attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009,
n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla  conciliazione  delle
controversie civili e  commerciali),  i  comuni  possono  favorire  e
praticare, anche in forma associata, la mediazione sociale agevolando
l'integrazione, la convivenza civile e  la  bonaria  risoluzione  dei
conflitti insorti nelle materie oggetto della presente legge  ponendo
a disposizione dei cittadini specifico  servizio  svolto  da  proprio
personale,  anche  appartenente  alla  polizia   municipale,   ovvero
avvalendosi di soggetti esterni all'amministrazione comunale. 
  2. La mediazione sociale e' gratuita ed e' volta a prevenire  danni
o pregiudizi che possono essere arrecati alle  persone  o  alle  cose
negli ambiti previsti dalla presente legge.