Art. 43 Mediazione sociale 1. Al di fuori dell'ambito disciplinato dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n 28 (Attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), i comuni possono favorire e praticare, anche in forma associata, la mediazione sociale agevolando l'integrazione, la convivenza civile e la bonaria risoluzione dei conflitti insorti nelle materie oggetto della presente legge ponendo a disposizione dei cittadini specifico servizio svolto da proprio personale, anche appartenente alla polizia municipale, ovvero avvalendosi di soggetti esterni all'amministrazione comunale. 2. La mediazione sociale e' gratuita ed e' volta a prevenire danni o pregiudizi che possono essere arrecati alle persone o alle cose negli ambiti previsti dalla presente legge.