Art. 45 
 
                 Sanzioni amministrative pecuniarie 
                    e pagamento in misura ridotta 
 
  1. Le condotte vietate dagli atti normativi  comunali  adottati  ai
sensi del presente titolo, sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 25,00 a euro 2.500,00, nel rispetto dell'art.  10,
comma 2, della legge n. 689/1981. 
  2. I comuni possono graduare gli importi delle sanzioni del comma 1
nel  rispetto  dei  principi  di  proporzionalita',   adeguatezza   e
specificita' locale. 
  3. Per tutte le violazioni considerate dalle presenti disposizioni,
ferma restando l'applicazione delle  eventuali  sanzioni  accessorie,
entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione,  gli
obbligati sono ammessi  al  pagamento  in  misura  ridotta  ai  sensi
dell'art. 16 della legge n. 689/1981 secondo  le  modalita'  indicate
nel verbale di accertamento della violazione. 
  4. I proventi delle sanzioni  amministrative  pecuniarie  e  quelli
derivanti dall'alienazione dei beni confiscati spettano al comune nel
cui territorio siano state accertate le violazioni. 
  5. Per l'ipotesi di persistente violazione, a fronte dell'emissione
di una misura cautelare  ovvero  dell'applicazione  di  una  sanzione
accessoria previste dai regolamenti comunali, i regolamenti  medesimi
possono prevedere l'applicazione di  un'ulteriore  sanzione  da  euro
1.000,00 a euro 6.000,00; sono in ogni caso a carico del responsabile
le spese di rimozione degli effetti.