Art. 45 Sanzioni amministrative pecuniarie e pagamento in misura ridotta 1. Le condotte vietate dagli atti normativi comunali adottati ai sensi del presente titolo, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 2.500,00, nel rispetto dell'art. 10, comma 2, della legge n. 689/1981. 2. I comuni possono graduare gli importi delle sanzioni del comma 1 nel rispetto dei principi di proporzionalita', adeguatezza e specificita' locale. 3. Per tutte le violazioni considerate dalle presenti disposizioni, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, gli obbligati sono ammessi al pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981 secondo le modalita' indicate nel verbale di accertamento della violazione. 4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e quelli derivanti dall'alienazione dei beni confiscati spettano al comune nel cui territorio siano state accertate le violazioni. 5. Per l'ipotesi di persistente violazione, a fronte dell'emissione di una misura cautelare ovvero dell'applicazione di una sanzione accessoria previste dai regolamenti comunali, i regolamenti medesimi possono prevedere l'applicazione di un'ulteriore sanzione da euro 1.000,00 a euro 6.000,00; sono in ogni caso a carico del responsabile le spese di rimozione degli effetti.