Art. 46 Misure cautelari e sanzioni accessorie 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge n. 689/1981 sul sequestro cautelare e la confisca amministrativa, per le condotte vietate dagli atti normativi comunali adottati ai sensi del presente titolo, il regolamento di polizia urbana puo' prevedere: a) le seguenti misure cautelari applicate contestualmente alla contestazione: 1) cessazione immediata dell'attivita' illecita; 2) ripristino dello stato dei luoghi. b) la sanzione accessoria della sospensione dell'attivita' da tre a dieci giorni; 2. Nel verbale di contestazione, l'addetto da' atto dell'adempimento delle misure cautelari di cui al comma 1, lettera a), ovvero del rifiuto. 3. Avverso le misure cautelari di cui al comma 1, lettera a), l'interessato puo' proporre opposizione al sindaco entro cinque giorni; il sindaco decide entro dieci giorni e se l'opposizione non e' rigettata entro il termine, si intende accolta e le misure perdono ogni effetto. 4. Nel caso di cui al comma 3, quando non sia presentata opposizione nei termini ovvero il sindaco non l'accolga, e sia avvenuto il pagamento in misura ridotta per la sanzione pecuniaria principale ovvero per la stessa venga emessa ordinanza ingiunzione di pagamento: a) il verbale di contestazione costituisce diffida ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-ter della legge n. 241/1990; b) si procede mediante esecuzione coattiva in via amministrativa, con oneri a carico del destinatario; c) si applica la sanzione di cui all'art. 45, comma 5.