Art. 46 
 
               Misure cautelari e sanzioni accessorie 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  dalla  legge  n.  689/1981  sul
sequestro cautelare e la confisca  amministrativa,  per  le  condotte
vietate dagli atti normativi comunali adottati ai sensi del  presente
titolo, il regolamento di polizia urbana puo' prevedere: 
    a) le seguenti misure cautelari  applicate  contestualmente  alla
contestazione: 
      1) cessazione immediata dell'attivita' illecita; 
      2) ripristino dello stato dei luoghi. 
    b) la sanzione accessoria della sospensione dell'attivita' da tre
a dieci giorni; 
  2.   Nel   verbale   di   contestazione,   l'addetto    da'    atto
dell'adempimento delle misure cautelari di cui al  comma  1,  lettera
a), ovvero del rifiuto. 
  3. Avverso le misure cautelari di  cui  al  comma  1,  lettera  a),
l'interessato puo'  proporre  opposizione  al  sindaco  entro  cinque
giorni; il sindaco decide entro dieci giorni e se  l'opposizione  non
e' rigettata entro il termine, si intende accolta e le misure perdono
ogni effetto. 
  4.  Nel  caso  di  cui  al  comma  3,  quando  non  sia  presentata
opposizione nei termini  ovvero  il  sindaco  non  l'accolga,  e  sia
avvenuto il pagamento in misura ridotta per  la  sanzione  pecuniaria
principale ovvero per la stessa venga emessa ordinanza ingiunzione di
pagamento: 
    a) il verbale di contestazione costituisce diffida ai sensi e per
gli effetti dell'art. 21-ter della legge n. 241/1990; 
    b) si procede mediante esecuzione coattiva in via amministrativa,
con oneri a carico del destinatario; 
    c) si applica la sanzione di cui all'art. 45, comma 5.