Art. 49 
 
    Pianificazione territoriale per la vivibilita' e la sicurezza 
 
  1. Nell'ambito della redazione degli  strumenti  di  pianificazione
territoriale  e  urbanistica,  in  relazione  all'individuazione  del
degrado socio economico di cui all'art. 123,  comma  1,  lettera  b),
della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per  il  governo
del territorio) ed alla conseguente definizione degli  interventi  di
razionalizzazione   del   patrimonio   edilizio   esistente   e    di
rigenerazione delle  aree  urbana  degradate,  i  comuni  tengono  in
considerazione: 
    a) l'incidenza delle previsioni sull'equilibrio funzionale  della
citta', sia per le caratteristiche fisiche  della  struttura  urbana,
sia per gli aspetti sociali legati alla vivibilita' e alla  sicurezza
ai sensi della presente legge; 
    b) l'identificazione nelle diverse aree  urbane  dei  fattori  di
degrado, nonche'  degli  ambiti  di  miglioramento  da  promuovere  e
sostenere mediante specifiche linee d'azione; 
    c) la vulnerabilita' di alcune fasce di  popolazione,  di  luoghi
frequentati temporaneamente, nonche' della sicurezza e accessibilita'
di percorsi di accesso a strutture e servizi.