Art. 49 Pianificazione territoriale per la vivibilita' e la sicurezza 1. Nell'ambito della redazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, in relazione all'individuazione del degrado socio economico di cui all'art. 123, comma 1, lettera b), della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) ed alla conseguente definizione degli interventi di razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e di rigenerazione delle aree urbana degradate, i comuni tengono in considerazione: a) l'incidenza delle previsioni sull'equilibrio funzionale della citta', sia per le caratteristiche fisiche della struttura urbana, sia per gli aspetti sociali legati alla vivibilita' e alla sicurezza ai sensi della presente legge; b) l'identificazione nelle diverse aree urbane dei fattori di degrado, nonche' degli ambiti di miglioramento da promuovere e sostenere mediante specifiche linee d'azione; c) la vulnerabilita' di alcune fasce di popolazione, di luoghi frequentati temporaneamente, nonche' della sicurezza e accessibilita' di percorsi di accesso a strutture e servizi.