Art. 5 
 
                     Tipologia degli interventi 
 
  1. La Regione sostiene gli interventi per  il  miglioramento  delle
condizioni di sicurezza delle  comunita'  locali  che  riguardano  in
particolare: 
    a) il rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti delle
aree e dei soggetti a rischio di esposizione ad attivita' criminose; 
    b) la dotazione di strumenti tecnici specifici per il  tempestivo
soccorso alle persone e per la sorveglianza degli spazi pubblici, nel
rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  (Codice  in
materia di protezione dei dati personali); 
    c) il potenziamento della polizia locale e  la  sua  integrazione
con le forze di polizia, anche mediante: 
      1) l'acquisto e la modernizzazione delle dotazioni  tecniche  e
strumentali, anche per l'eventuale attivazione di  modelli  operativi
di polizia locale di prossimita'; 
      2)   il   miglioramento   delle   dotazioni   tecnologiche    e
dell'efficienza delle sale operative e il loro  collegamento  con  le
sale operative delle forze  di  polizia  di  sicurezza  e  con  altri
organismi preposti alla tutela dei cittadini al fine  di  ottimizzare
la gestione integrata dei  fenomeni  di  criminalita',  incivilta'  e
disordine urbano; 
      3) la realizzazione di progetti speciali di rafforzamento della
presenza  sul  territorio  anche  per  la  realizzazione  di  modelli
operativi di prossimita'; 
      4) il miglioramento delle  condizioni  di  sicurezza  e  salute
degli addetti alla polizia locale, compreso il benessere psicologico; 
      5) la predisposizione di luoghi idonei al  caricamento  e  allo
scaricamento delle armi, nonche' armadi blindati  o  armerie  per  il
deposito delle stesse, conformemente a quanto  previsto  dal  decreto
del Ministro dell'interno 4 marzo 1987,  n.  145  (Norme  concernenti
l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale  ai  quali  e'
conferita la qualita' di agente di pubblica sicurezza). 
    d) lo sviluppo delle attivita' di prevenzione e di mediazione dei
conflitti sociali e culturali  e  delle  attivita'  di  reinserimento
sociale; 
    e) la prevenzione e la riduzione  dei  danni  derivanti  da  atti
incivili; 
    f) la realizzazione di progetti di sicurezza partecipata  di  cui
all'art. 7; 
    g) la realizzazione di piccole opere di manutenzione degli  spazi
pubblici e di illuminazione delle aree a rischio; 
    h) la rivitalizzazione degli spazi commerciali con  finalita'  di
presidio della vivibilita' delle aree urbane; 
    i) l'animazione dello spazio pubblico; 
    l) l'integrazione sociale e il contrasto delle discriminazioni. 
  2. Gli interventi di prevenzione, di  mediazione  e  di  assistenza
sono promossi, progettati e realizzati dagli  enti  locali  anche  in
collaborazione con le aziende unita' sanitarie  locali,  le  societa'
della salute, le organizzazioni del volontariato, le associazioni  di
promozione sociale e le associazioni  di  categoria.  Gli  interventi
possono  essere  altresi'  realizzati  in   collaborazione   con   le
cooperative di comunita' di cui all'art. 11-bis della legge regionale
28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e  lo  sviluppo  del
sistema cooperativo della Toscana); 
  3. La Giunta regionale, in coerenza con quanto stabilito dal  DEFR,
mediante deliberazione: 
    a) attua gli interventi di cui al comma 1, compatibilmente con le
risorse disponibili; 
    b) stabilisce gli elementi essenziali delle procedure  di  avviso
pubblico per chiamata di progetti  nonche'  i  criteri  generali  per
l'individuazione dei progetti speciali. 
  4. Gli interventi, attuati di norma attraverso il finanziamento  di
attivita'  svolte  dagli  enti  locali  interessati,  possono  essere
individuati: 
    a) mediante avviso pubblico per chiamata di  progetti  secondo  i
criteri stabiliti ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.
241 (Nuove norme in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi); 
    b) nell'ambito dei progetti speciali di cui all'art. 6.