Art. 5 Tipologia degli interventi 1. La Regione sostiene gli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle comunita' locali che riguardano in particolare: a) il rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio di esposizione ad attivita' criminose; b) la dotazione di strumenti tecnici specifici per il tempestivo soccorso alle persone e per la sorveglianza degli spazi pubblici, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali); c) il potenziamento della polizia locale e la sua integrazione con le forze di polizia, anche mediante: 1) l'acquisto e la modernizzazione delle dotazioni tecniche e strumentali, anche per l'eventuale attivazione di modelli operativi di polizia locale di prossimita'; 2) il miglioramento delle dotazioni tecnologiche e dell'efficienza delle sale operative e il loro collegamento con le sale operative delle forze di polizia di sicurezza e con altri organismi preposti alla tutela dei cittadini al fine di ottimizzare la gestione integrata dei fenomeni di criminalita', incivilta' e disordine urbano; 3) la realizzazione di progetti speciali di rafforzamento della presenza sul territorio anche per la realizzazione di modelli operativi di prossimita'; 4) il miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute degli addetti alla polizia locale, compreso il benessere psicologico; 5) la predisposizione di luoghi idonei al caricamento e allo scaricamento delle armi, nonche' armadi blindati o armerie per il deposito delle stesse, conformemente a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145 (Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali e' conferita la qualita' di agente di pubblica sicurezza). d) lo sviluppo delle attivita' di prevenzione e di mediazione dei conflitti sociali e culturali e delle attivita' di reinserimento sociale; e) la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da atti incivili; f) la realizzazione di progetti di sicurezza partecipata di cui all'art. 7; g) la realizzazione di piccole opere di manutenzione degli spazi pubblici e di illuminazione delle aree a rischio; h) la rivitalizzazione degli spazi commerciali con finalita' di presidio della vivibilita' delle aree urbane; i) l'animazione dello spazio pubblico; l) l'integrazione sociale e il contrasto delle discriminazioni. 2. Gli interventi di prevenzione, di mediazione e di assistenza sono promossi, progettati e realizzati dagli enti locali anche in collaborazione con le aziende unita' sanitarie locali, le societa' della salute, le organizzazioni del volontariato, le associazioni di promozione sociale e le associazioni di categoria. Gli interventi possono essere altresi' realizzati in collaborazione con le cooperative di comunita' di cui all'art. 11-bis della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana); 3. La Giunta regionale, in coerenza con quanto stabilito dal DEFR, mediante deliberazione: a) attua gli interventi di cui al comma 1, compatibilmente con le risorse disponibili; b) stabilisce gli elementi essenziali delle procedure di avviso pubblico per chiamata di progetti nonche' i criteri generali per l'individuazione dei progetti speciali. 4. Gli interventi, attuati di norma attraverso il finanziamento di attivita' svolte dagli enti locali interessati, possono essere individuati: a) mediante avviso pubblico per chiamata di progetti secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); b) nell'ambito dei progetti speciali di cui all'art. 6.