Art. 51 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. La Regione adotta i regolamenti di cui agli articoli  27  e  35,
entro dodici mesi dalla  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
sentite ANCI e UPI Toscana, la  Commissione  regionale  per  le  pari
opportunita' e le rappresentanze sindacali dei lavoratori. 
  2. L'atto  di  cui  all'art.  17  e'  adottato  entro  dodici  mesi
dall'entrata in  vigore  della  presente  legge  e  gli  enti  locali
interessati adeguano i propri regolamenti entro dodici mesi dalla sua
pubblicazione. 
  3. Fino a trentasei mesi  dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge,  rimangono  corpi  di  polizia  provinciale  e  della   Citta'
metropolitana di  Firenze  anche  le  strutture  con  meno  di  dieci
addetti. 
  4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al  titolo  III  e
del regolamento di cui all'art. 27 e' causa ostativa  all'accesso  ai
finanziamenti previsti  dal  titolo  II  relativi  alle  funzioni  di
polizia locale. 
  5.  Il  settore  competente  della  Giunta   regionale   avvia   il
monitoraggio di cui all'art. 29, comma 7, entro un anno  dall'entrata
in vigore del regolamento previsto dal medesimo articolo. 
  6. Nel caso di unioni esistenti alla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, il termine di cui all'art. 29, comma 6, decorre
dall'entrata in vigore della presente legge. 
  7. I  corpi  di  polizia  municipale  gestiti  in  forma  associata
esistenti alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge
continuano ad essere corpi anche se non possiedono i requisiti di cui
all'art. 29, comma 2.