Art. 51 Norme transitorie 1. La Regione adotta i regolamenti di cui agli articoli 27 e 35, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sentite ANCI e UPI Toscana, la Commissione regionale per le pari opportunita' e le rappresentanze sindacali dei lavoratori. 2. L'atto di cui all'art. 17 e' adottato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge e gli enti locali interessati adeguano i propri regolamenti entro dodici mesi dalla sua pubblicazione. 3. Fino a trentasei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, rimangono corpi di polizia provinciale e della Citta' metropolitana di Firenze anche le strutture con meno di dieci addetti. 4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al titolo III e del regolamento di cui all'art. 27 e' causa ostativa all'accesso ai finanziamenti previsti dal titolo II relativi alle funzioni di polizia locale. 5. Il settore competente della Giunta regionale avvia il monitoraggio di cui all'art. 29, comma 7, entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento previsto dal medesimo articolo. 6. Nel caso di unioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui all'art. 29, comma 6, decorre dall'entrata in vigore della presente legge. 7. I corpi di polizia municipale gestiti in forma associata esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere corpi anche se non possiedono i requisiti di cui all'art. 29, comma 2.