Art. 52 
 
                     Attivita' di coordinamento 
 
  1. Il Presidente della Regione o  l'assessore  competente  promuove
incontri semestrali a livello regionale o provinciale tra i  soggetti
che hanno stipulato gli atti di collaborazione  istituzionale  e  che
hanno in corso di realizzazione progetti  di  intervento  di  cui  al
titolo II al fine di effettuare l'esame congiunto delle problematiche
emerse in fase di attuazione e di consentire il  coordinamento  e  lo
sviluppo delle azioni intraprese.