Art. 55 
 
Oggetto e finalita'. Modifiche all'art. 1 della  legge  regionale  n.
                               22/2015 
 
  1. Al comma 6 dell'art. 1 della  legge  regionale  n.  22/2015,  le
parole: «all'art. 2, comma 1, lettera a),  della  legge  regionale  3
aprile  2006,  n.  12  (Norme  in  materia  di  polizia  comunale   e
provinciale)» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 12, comma  1,
lettera a), della legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11  (Norme  in
materia di sicurezza urbana integrata  e  polizia  locale.  Modifiche
alla legge regionale n. 22/2015)».