Art. 55 Oggetto e finalita'. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 22/2015 1. Al comma 6 dell'art. 1 della legge regionale n. 22/2015, le parole: «all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale)» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 12, comma 1, lettera a), della legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11 (Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla legge regionale n. 22/2015)».