Art. 56 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: 
    a) legge regionale 16 agosto 2001, n. 38 (Interventi regionali  a
favore delle  politiche  locali  per  la  sicurezza  della  comunita'
toscana); 
    b) legge regionale 3 aprile 2006, n.  12  (Norme  in  materia  di
polizia comunale e provinciale). 
  2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di  cui  all'art.  27
continua  ad  applicarsi  il  regolamento  emanato  con  decreto  del
Presidente della Giunta regionale 2 marzo 2009, n.  6/R  (Regolamento
in attuazione dell'art. 12 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12
«Norme in materia di polizia comunale  e  provinciale»,  relativo  ad
uniformi,  veicoli,  strumenti  e  tessere  di  riconoscimento  della
polizia comunale e provinciale). 
  3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di  cui  all'art.  35
continua  ad  applicarsi  il  regolamento  emanato  con  decreto  del
Presidente  della  Giunta  regionale  2   ottobre   2008,   n.   49/R
(Regolamento ai sensi dell'art. 19 della  legge  regionale  3  aprile
2006, n. 12 «Norme in materia di  polizia  comunale  e  provinciale»,
relativo alla formazione  e  aggiornamento  periodico  della  polizia
comunale e provinciale). 
  La presente legge e'  pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
    Firenze, 19 febbraio 2020 
 
                                ROSSI 
 
  (Omissis).