Art. 56 Abrogazioni 1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: a) legge regionale 16 agosto 2001, n. 38 (Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunita' toscana); b) legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale). 2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 27 continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 marzo 2009, n. 6/R (Regolamento in attuazione dell'art. 12 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 «Norme in materia di polizia comunale e provinciale», relativo ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento della polizia comunale e provinciale). 3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 35 continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2008, n. 49/R (Regolamento ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 «Norme in materia di polizia comunale e provinciale», relativo alla formazione e aggiornamento periodico della polizia comunale e provinciale). La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 19 febbraio 2020 ROSSI (Omissis).