Art. 6 
 
                          Progetti speciali 
 
  1. Al fine  di  rafforzare  la  prevenzione  sociale  in  aree  del
territorio regionale  caratterizzate  da  particolari  situazioni  di
degrado socio economico, tenuto conto  dell'indice  di  delittuosita'
del relativo territorio provinciale o comunale, o del verificarsi  di
particolari  eventi  di  conflitto  sociale   ovvero   di   rilevante
esposizione  ad  attivita'  criminose,  possono   essere   finanziati
progetti speciali, eventualmente  di  carattere  pilota,  presentati,
anche singolarmente, dai soggetti di cui all'art. 5, comma 2. 
  2. Sulla base dei  criteri  generali  stabiliti  annualmente  dalla
Giunta regionale ai sensi dell'art. 5, comma 3, la Giunta definisce i
seguenti elementi: 
    a) l'entita' dell'intervento, che puo' coprire anche la totalita'
della spesa  prevista,  fermo  restando  il  privilegio  a  forme  di
cofinanziamento da parte dei proponenti; 
    b) le modalita'  per  l'assegnazione  dei  finanziamenti  per  lo
svolgimento delle attivita' e degli interventi previsti dai progetti; 
    c) le modalita' di verifica  sull'impiego  dei  finanziamenti  da
parte dei  beneficiari  e  dell'eventuale  revoca  dei  finanziamenti
medesimi. 
  3. Ai progetti si applica l'art. 13, ove non diversamente stabilito
ai sensi del comma 2.