Art. 6 Progetti speciali 1. Al fine di rafforzare la prevenzione sociale in aree del territorio regionale caratterizzate da particolari situazioni di degrado socio economico, tenuto conto dell'indice di delittuosita' del relativo territorio provinciale o comunale, o del verificarsi di particolari eventi di conflitto sociale ovvero di rilevante esposizione ad attivita' criminose, possono essere finanziati progetti speciali, eventualmente di carattere pilota, presentati, anche singolarmente, dai soggetti di cui all'art. 5, comma 2. 2. Sulla base dei criteri generali stabiliti annualmente dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 5, comma 3, la Giunta definisce i seguenti elementi: a) l'entita' dell'intervento, che puo' coprire anche la totalita' della spesa prevista, fermo restando il privilegio a forme di cofinanziamento da parte dei proponenti; b) le modalita' per l'assegnazione dei finanziamenti per lo svolgimento delle attivita' e degli interventi previsti dai progetti; c) le modalita' di verifica sull'impiego dei finanziamenti da parte dei beneficiari e dell'eventuale revoca dei finanziamenti medesimi. 3. Ai progetti si applica l'art. 13, ove non diversamente stabilito ai sensi del comma 2.