Art. 7 
 
                        Sicurezza partecipata 
 
  1. La Regione riconosce il ruolo che le  comunita'  locali  attive,
coese, inclusive e solidali hanno per la sicurezza dei territori ed a
tal fine, nell'ambito degli interventi dell'art. 5, comma 4, promuove
iniziative di partecipazione realizzate tramite i gruppi di vicinato,
gli  assistenti  civici  o  i  gruppi  di  cittadinanza  attiva,  con
l'obiettivo di promuovere l'educazione alla convivenza,  il  rispetto
della  legalita',  la  mediazione  dei  conflitti,  l'integrazione  e
l'inclusione sociale. 
  2. In nessun caso dette  attivita'  possono  essere  realizzate  in
sostituzione di attivita' di vigilanza  o  presidio  delle  forze  di
polizia. 
  3. Il comune coordina le attivita' di sicurezza  partecipata  anche
con la collaborazione delle prefetture e delle forze di polizia.