Art. 7 Sicurezza partecipata 1. La Regione riconosce il ruolo che le comunita' locali attive, coese, inclusive e solidali hanno per la sicurezza dei territori ed a tal fine, nell'ambito degli interventi dell'art. 5, comma 4, promuove iniziative di partecipazione realizzate tramite i gruppi di vicinato, gli assistenti civici o i gruppi di cittadinanza attiva, con l'obiettivo di promuovere l'educazione alla convivenza, il rispetto della legalita', la mediazione dei conflitti, l'integrazione e l'inclusione sociale. 2. In nessun caso dette attivita' possono essere realizzate in sostituzione di attivita' di vigilanza o presidio delle forze di polizia. 3. Il comune coordina le attivita' di sicurezza partecipata anche con la collaborazione delle prefetture e delle forze di polizia.