(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 6 del 5 febbraio 2020) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: (Omissis). Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione; Visti gli articoli 42 e 66 dello statuto della Regione Toscana; Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), e in particolare l'articolo 87; Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 2020, n. 42; Considerato quanto segue: 1. Con la legge regionale n. 49/2019 sono state introdotte modifiche all'articolo 87 della legge regionale n. 68/2011 nonche' al connesso articolo 85 della medesima, volte ad adeguare il disposto di tali norme all'attuale contesto socio-economico di riferimento per le politiche per la montagna, in considerazione di come esso appaia oggi profondamente diverso, soprattutto in termini di disponibilita' finanziaria, da quello del tempo in cui la legge n. 68/2011 e' entrata in vigore; 2. Tali modifiche rendono percio' necessario procedere all'adozione di un nuovo regolamento attuativo - a sostituire il 26/R 2013 - coerente con l'innovato disposto della legge, particolarmente rispetto al riformulato comma 8 dell'articolo 87 citato; 3. E' necessario quindi aggiornare la disciplina relativamente a: a) criteri di valutazione degli interventi proposti; b) disciplina del procedimento di attribuzione delle risorse; c) modalita' di verifica dei risultati raggiunti e monitoraggio degli interventi; d) procedure di revoca delle risorse assegnate. 4. E' necessario disporre che i finanziamenti sono assegnati sulla base di due distinte graduatorie relativamente rispettivamente alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 67 della legge regionale n. 68/2011 o costituite a seguito dell'estinzione delle comunita' montane o, ancora, che pur non appartenenti a tali fattispecie abbiano almeno il 30 per cento del territorio classificato montano o almeno il 30 per cento della popolazione residente in territorio classificato montano, e comuni classificati montani di cui all'allegato B della legge regionale n. 68/2011 che non fanno parte di unioni di comuni o che fanno parte di un'unione di comuni diversa da quelle appartenenti alle fattispecie precedente; 5. E' opportuno specificare che, all'interno delle citate fattispecie, i progetti possono essere presentati in forma aggregata e che ciascun ente puo' partecipare pena esclusione, singolarmente o in aggregazione con altri ad un solo progetto; 6. E' necessario disciplinare la procedura di revoca al ricorrere delle fattispecie di cui all'articolo 87, comma 9-bis della legge regionale n. 68/2011; 7. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dal presente regolamento e' necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; Si approva il presente regolamento: Art. 1 Modalita' di attribuzione delle risorse 1. I finanziamenti relativi alle risorse del Fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 87 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) sono assegnati ai beneficiari individuati dal comma 4 del medesimo articolo 87 sulla base di due distinte graduatorie: a) una relativa ai progetti presentati dagli enti di cui all'articolo 87, comma 4, lettere a) e b) della legge regionale n. 68/2011; b) una relativa ai progetti presentati dagli enti di cui all'articolo 87, comma 4, lettera c) della legge regionale n. 68/2011. 2. I progetti possono essere presentati anche in forma aggregata: a) tra enti di cui al comma 1, lettera a); b) tra enti di cui al comma 1, lettera b). 3. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2 resta ferma, in entrambi i casi, la necessita' di individuare all'interno dell'aggregazione un ente capofila cui sono attribuite le risorse e che si assume la responsabilita' della corrispondenza dell'impiego delle risorse medesime alle azioni e agli interventi oggetto del progetto finanziato, in conformita' all'articolo 87, comma 10 della legge regionale n. 68/2011. Di tale aggregazione e' dato conto all'atto della presentazione del progetto allegando la dichiarazione di adesione al progetto stesso di ognuno degli enti partecipanti, sottoscritta dal legale rappresentante. 4. Ciascun ente puo' partecipare, singolarmente o in aggregazione con altri, ad un solo progetto. Qualora cio' non accada saranno esclusi tutti i progetti nei quali l'ente risulta partecipante.