(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 6 del 5
                           febbraio 2020) 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
(Omissis). 
  Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione; 
  Visti gli articoli 42 e 66 dello statuto della Regione Toscana; 
  Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema
delle autonomie locali), e in particolare l'articolo 87; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio  2020,  n.
42; 
 
                      Considerato quanto segue: 
 
  1.  Con  la  legge  regionale  n.  49/2019  sono  state  introdotte
modifiche all'articolo 87 della legge regionale n. 68/2011 nonche' al
connesso articolo 85 della medesima, volte ad adeguare il disposto di
tali norme all'attuale contesto socio-economico di riferimento per le
politiche per la montagna, in considerazione di come esso appaia oggi
profondamente  diverso,  soprattutto  in  termini  di  disponibilita'
finanziaria, da quello del tempo  in  cui  la  legge  n.  68/2011  e'
entrata in vigore; 
  2. Tali modifiche rendono percio' necessario procedere all'adozione
di un nuovo regolamento attuativo -  a  sostituire  il  26/R  2013  -
coerente  con  l'innovato  disposto  della   legge,   particolarmente
rispetto al riformulato comma 8 dell'articolo 87 citato; 
  3. E' necessario quindi aggiornare la disciplina relativamente a: 
    a) criteri di valutazione degli interventi proposti; 
    b) disciplina del procedimento di attribuzione delle risorse; 
    c) modalita' di verifica dei risultati raggiunti  e  monitoraggio
degli interventi; 
    d) procedure di revoca delle risorse assegnate. 
  4. E' necessario disporre che i finanziamenti sono assegnati  sulla
base di due distinte graduatorie relativamente  rispettivamente  alle
unioni di comuni ai sensi dell'articolo 67 della legge  regionale  n.
68/2011  o  costituite  a  seguito  dell'estinzione  delle  comunita'
montane o, ancora,  che  pur  non  appartenenti  a  tali  fattispecie
abbiano almeno il 30 per cento del territorio classificato montano  o
almeno il 30 per cento  della  popolazione  residente  in  territorio
classificato  montano,  e  comuni   classificati   montani   di   cui
all'allegato B della legge regionale n. 68/2011 che non  fanno  parte
di unioni di comuni o che fanno parte di un'unione di comuni  diversa
da quelle appartenenti alle fattispecie precedente; 
  5.  E'  opportuno  specificare  che,   all'interno   delle   citate
fattispecie, i progetti possono essere presentati in forma  aggregata
e che ciascun ente puo' partecipare pena esclusione, singolarmente  o
in aggregazione con altri ad un solo progetto; 
  6. E' necessario disciplinare la procedura di revoca  al  ricorrere
delle fattispecie di cui all'articolo 87,  comma  9-bis  della  legge
regionale n. 68/2011; 
  7. Al fine di consentire una rapida  attivazione  degli  interventi
previsti dal presente  regolamento  e'  necessario  disporre  la  sua
entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione  nel
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; 
 
                 Si approva il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
               Modalita' di attribuzione delle risorse 
 
  1. I finanziamenti relativi alle risorse del Fondo regionale per la
montagna di cui all'articolo 87 della  legge  regionale  27  dicembre
2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) sono assegnati
ai beneficiari individuati dal comma 4 del medesimo articolo 87 sulla
base di due distinte graduatorie: 
    a)  una  relativa  ai  progetti  presentati  dagli  enti  di  cui
all'articolo 87, comma 4, lettere a) e b)  della  legge  regionale n.
68/2011; 
    b)  una  relativa  ai  progetti  presentati  dagli  enti  di  cui
all'articolo 87,  comma  4,  lettera  c)  della  legge  regionale  n.
68/2011. 
  2. I progetti possono essere presentati anche in forma aggregata: 
    a) tra enti di cui al comma 1, lettera a); 
    b) tra enti di cui al comma 1, lettera b). 
  3. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2 resta ferma,  in
entrambi  i  casi,   la   necessita'   di   individuare   all'interno
dell'aggregazione un ente capofila cui sono attribuite le  risorse  e
che si assume la responsabilita'  della  corrispondenza  dell'impiego
delle risorse medesime alle azioni  e  agli  interventi  oggetto  del
progetto finanziato, in conformita' all'articolo 87, comma  10  della
legge regionale n.  68/2011.  Di  tale  aggregazione  e'  dato  conto
all'atto della presentazione del progetto allegando la  dichiarazione
di adesione al progetto stesso di  ognuno  degli  enti  partecipanti,
sottoscritta dal legale rappresentante. 
  4. Ciascun ente puo' partecipare, singolarmente o  in  aggregazione
con altri, ad un solo  progetto.  Qualora  cio'  non  accada  saranno
esclusi tutti i progetti nei quali l'ente risulta partecipante.