Art. 10 
 
                   Revoca e recupero delle risorse 
 
  1. Considerate le fattispecie di cui all'articolo 87, comma  9-bis,
della legge regionale n. 68/2011, il procedimento e' avviato mediante
comunicazione da parte del settore competente della Giunta  regionale
all'ente beneficiario o capofila in caso di  presentazione  in  forma
aggregata, nella quale viene contestata una delle tipologie di revoca
e assegnato il termine dei trenta giorni successivi  entro  il  quale
l'ente risponde alla contestazione stessa  con  le  stesse  modalita'
previste per la trasmissione dei progetti dall'articolo 4,  comma  2,
lettera a). 
  2. In caso di  mancata  risposta  o  qualora  non  ricorrano  nella
risposta  di  cui  al  comma 1  elementi  o  documentazione  tali  da
giustificare  l'archiviazione  del  procedimento  il  dirigente   del
settore  competente  dispone  con  proprio   atto   la   revoca   del
finanziamento. 
  3. La deroga ai sensi dell'articolo 87,  comma  9-bis,  lettera  a)
della legge regionale n. 68/2011 e' concessa dalla  Giunta  regionale
con proprio atto, su  richiesta  motivata  dell'ente  beneficiario  o
capofila presentata con le modalita' previste dall'articolo 4,  comma
2, lettera a), al presentarsi di condizioni,  situazioni  o  elementi
non prevedibili e sopravvenuti  tali  da  impedire  o  sospendere  la
disponibilita' o utilizzabilita' in funzione del progetto di terreni,
infrastrutture,  edifici,   opere,   impianti,   manufatti   o   beni
immateriali necessari alla compiuta realizzazione dello stesso, quali
a titolo esemplificativo e non  esaustivo  eventi  naturali  avversi,
rinvenimento di materiali tossici o esplodenti o comunque dannosi per
l'incolumita' e la salute. 
  4. La durata della deroga e' determinata in ragione della specifica
situazione. La deroga puo' essere concessa anche  nel  corso  di  una
eventuale proroga accordata ai sensi dell'articolo 6.