Art. 2 
 
Quote di riparto del Fondo, pesatura dei criteri e punteggi,  termini
                   dei presentazione dei progetti 
 
  1. Qualora gli interventi per i quali e' richiesto il finanziamento
risultino articolati su aree diverse del territorio  montano  di  uno
stesso ente o di  piu'  enti  aggregati,  deve  risultare  pienamente
evidente l'integrazione logica e funzionale tra le  parti  componenti
l'articolazione del progetto. 
  2. Con propria deliberazione la Giunta regionale: 
    a) suddivide l'ammontare  complessivo  del  fondo  tra  la  quota
destinata ai progetti degli enti di cui alla lettera a) del  comma  1
dell'articolo 1 e quella destinata ai progetti degli enti di cui alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 1; 
    b) fissa il termine temporale  di  presentazione  delle  proposte
progettuali; 
    c)  puo'  stabilire   che   le   proposte   progettuali   debbano
obbligatoriamente riguardare solo alcuni degli ambiti  di  intervento
indicati dall'articolo 85,  comma  1-bis  della  legge  regionale  n.
68/2011. In tal caso puo' stabilire eventuali ulteriori  criteri  per
gli  ambiti  di   intervento   specificatamente   individuati,   come
richiamati dall'articolo 7, comma 1, lettera f), aggiuntivi a  quelli
di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del  comma  1  dell'articolo
medesimo; 
    d)  stabilisce  per  ognuno  dei  criteri  di  cui  al  comma   1
dell'articolo 7, ivi compresi gli eventuali criteri aggiuntivi di cui
alla precedente lettera c), la pesatura percentuale di ognuno di essi
sulla valutazione complessiva; 
    e) determina per ognuno dei criteri di cui al  presente  comma  i
punteggi da utilizzare per la valutazione dei progetti; 
    f)  fissa  un  limite  massimo  all'ammontare  di   finanziamento
concedibile per singolo progetto, che puo' essere stabilito in misura
diversa per i progetti presentati dagli enti di cui  all'articolo  1,
comma 1, lettera a) rispetto a quelli di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera b). 
  3. I progetti ammessi al beneficio a conclusione  del  processo  di
valutazione sono finanziati, sulla  base  delle  graduatorie  di  cui
all'articolo 1, comma 2, fino a concorrenza delle risorse finanziarie
disponibili.