Art. 5 
 
              Assegnazione ed erogazione delle risorse 
 
  1. L'istruttoria, al termine della quale il dirigente  responsabile
del settore competente assegna le risorse  con  proprio  decreto,  e'
effettuata nei sessanta giorni successivi alla data di scadenza della
presentazione dei progetti. 
  2. Le risorse del fondo sono erogate, per ogni progetto: 
    a) nella misura del 50 per cento dell'importo, come anticipazione
all'adozione del decreto dirigenziale di cui al comma 1; 
    b) per il restante 50 per cento, a saldo  dopo  la  realizzazione
del  progetto  e  sulla  base  della  rendicontazione  delle  risorse
regionali utilizzate. La rendicontazione  e'  presentata  al  settore
regionale competente entro sessanta giorni  successivi  allo  scadere
dei trentasei mesi di durata del progetto o, in caso di proroga,  nei
sessanta giorni successivi  a  quello  di  scadenza  del  periodo  di
proroga concesso.