Art. 5 Assegnazione ed erogazione delle risorse 1. L'istruttoria, al termine della quale il dirigente responsabile del settore competente assegna le risorse con proprio decreto, e' effettuata nei sessanta giorni successivi alla data di scadenza della presentazione dei progetti. 2. Le risorse del fondo sono erogate, per ogni progetto: a) nella misura del 50 per cento dell'importo, come anticipazione all'adozione del decreto dirigenziale di cui al comma 1; b) per il restante 50 per cento, a saldo dopo la realizzazione del progetto e sulla base della rendicontazione delle risorse regionali utilizzate. La rendicontazione e' presentata al settore regionale competente entro sessanta giorni successivi allo scadere dei trentasei mesi di durata del progetto o, in caso di proroga, nei sessanta giorni successivi a quello di scadenza del periodo di proroga concesso.