Art. 6 Realizzazione degli interventi ed eventuale proroga 1. La realizzazione dei progetti ammessi avviene entro trentasei mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 2, salvo proroga della realizzazione dell'intervento, non superiore ad un anno. 2. La richiesta di proroga di cui al comma 1 e' presentata, con le stesse modalita' previste per la trasmissione dei progetti dall'articolo 4, comma 2, lettera a), almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine ordinario di realizzazione del progetto alla competente struttura della Giunta regionale, che decide entro trenta giorni.