Art. 6 
 
         Realizzazione degli interventi ed eventuale proroga 
 
  1. La realizzazione dei progetti ammessi  avviene  entro  trentasei
mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 2,  salvo
proroga della realizzazione  dell'intervento,  non  superiore  ad  un
anno. 
  2. La richiesta di proroga di cui al comma 1 e' presentata, con  le
stesse  modalita'  previste  per   la   trasmissione   dei   progetti
dall'articolo 4, comma 2, lettera a),  almeno  quarantacinque  giorni
prima della scadenza  del  termine  ordinario  di  realizzazione  del
progetto alla competente struttura della Giunta regionale, che decide
entro trenta giorni.