Art. 7 
 
                 Criteri di valutazione dei progetti 
 
  1. I progetti presentati sono valutati secondo i seguenti criteri: 
    a) percentuale della popolazione residente in territorio  montano
dell'ente proponente il progetto, o degli enti ad esso  partecipanti,
in caso di progetti in forma aggregata sulla popolazione  complessiva
dell'ente proponente, o dell'insieme degli enti aggregati, sulla base
dell'allegato B tabella «Territori montani» alla legge  regionale  n.
68/2011; 
    b) percentuale di territorio classificato montano, comprensivo di
quello cosi' classificato a fini regionali, dell'ente  proponente  il
progetto o degli enti ad esso partecipanti, in caso  di  progetti  in
forma aggregata, sulla superficie complessiva dell'ente proponente il
progetto,  o   dell'insieme   degli   enti   aggregati   sulla   base
dell'allegato B tabella «Territori montani» alla legge  regionale  n.
68/2011; 
    c) indice di disagio dell'ente proponente il progetto.  Nel  caso
di presentazione da parte di enti di cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera a), nonche' in caso  di  presentazione  in  forma  aggregata,
l'indice e' calcolato come valore  medio  degli  indici  dei  singoli
comuni sui territori dei quali andranno a ricadere  gli  effetti  del
progetto stesso, qualora ammesso a finanziamento; 
    d)  percentuale  di  decremento   temporale   della   popolazione
residente nell'ultimo quinquennio valorizzato unicamente  per  comuni
interamente montani e, nel caso  delle  unioni,  per  i  soli  comuni
interamente  montani  ad  esse  appartenenti,  calcolata  come  somma
algebrica dei valori dei singoli comuni in rapporto alla  popolazione
complessiva degli stessi nell'anno base sulla  base  dei  dati  Istat
riferiti all'ultimo quinquennio consolidato disponibile; 
    e) qualita'  progettuale  intesa  come  puntuale,  chiara  e  ben
esplicitata individuazione degli obiettivi e delle dirette  finalita'
del progetto nonche' degli effetti e delle ricadute positive  dirette
e indirette potenzialmente attese, ad esito della  realizzazione  del
progetto  stesso,  su  uno  o  piu'  ambiti   fra   quelli   elencati
dall'articolo 85, comma 1-bis della legge regionale n. 68/2011 o  tra
quelli tra di essi individuati dalla Giunta con propria deliberazione
nel caso  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  lettera  c),  tramite
l'utilizzo di stime e  indicatori  adeguati  alla  rilevazione  degli
effetti e delle ricadute medesime; 
    f) eventuali altri di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c).