Art. 8 
 
                      Valutazione dei progetti 
 
  1. Il dirigente della competente struttura della Giunta  regionale,
avvalendosi della collaborazione del Nucleo tecnico  interdirezionale
per la montagna di cui all'articolo 3 della legge regionale 18 giugno
2019,  n.  34  (Politiche  per  la  montagna  e  interventi  per   la
valorizzazione dei territori montani. Modifiche alla legge  regionale
n. 68/2011), esamina i progetti sotto il profilo  dell'ammissibilita'
e procede alla valutazione degli stessi. 
  2. Ad esito della valutazione, con proprio  decreto,  il  dirigente
della  competente  struttura  della  Giunta  regionale   approva   le
graduatorie e assegna le risorse, ai sensi dell'articolo 5 agli  enti
utilmente collocati nelle graduatorie stesse.  L'avvio  dei  progetti
decorre dalla data di adozione del decreto.