Art. 8 Valutazione dei progetti 1. Il dirigente della competente struttura della Giunta regionale, avvalendosi della collaborazione del Nucleo tecnico interdirezionale per la montagna di cui all'articolo 3 della legge regionale 18 giugno 2019, n. 34 (Politiche per la montagna e interventi per la valorizzazione dei territori montani. Modifiche alla legge regionale n. 68/2011), esamina i progetti sotto il profilo dell'ammissibilita' e procede alla valutazione degli stessi. 2. Ad esito della valutazione, con proprio decreto, il dirigente della competente struttura della Giunta regionale approva le graduatorie e assegna le risorse, ai sensi dell'articolo 5 agli enti utilmente collocati nelle graduatorie stesse. L'avvio dei progetti decorre dalla data di adozione del decreto.