Art. 9 Monitoraggio degli interventi finanziati e verifica dei risultati 1. Gli enti beneficiari o i capofila, in caso di presentazione in forma aggregata, forniscono alla competente struttura della Giunta regionale, al termine di ogni anno di durata del progetto, i dati di monitoraggio relativi all'andamento temporale, procedurale e finanziario dei progetti finanziati, fermo restando la rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b). 2. I dati di cui al comma 1 sono inviati al settore regionale competente entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1 con le modalita' previste per la trasmissione dei progetti dall'articolo 4, comma 2, lettera a). 3. E' ammesso un differimento motivato, non superiore a quindici giorni, nell'invio dei dati di monitoraggio. 4. Al fine di verificare la coerenza della realizzazione del progetto con la domanda ammessa a finanziamento, il settore regionale competente puo' richiedere agli enti beneficiari documenti integrativi dei dati di monitoraggio di cui al comma 1. 5. Nell'arco dei tre anni successivi alla conclusione dei progetti la competente struttura della Giunta regionale puo' richiedere ai singoli enti beneficiari, o capofila, in caso di presentazione in forma aggregata, informazioni e dati, ulteriori a quelli utilizzati per il monitoraggio di cui ai commi 1 e 4, allo scopo di effettuare una verifica ex-post dei risultati raggiunti a fini conoscitivi, ai fini di quanto previsto dall'articolo 86, comma 3 della legge regionale n. 68/2011.