Art. 9 
 
  Monitoraggio degli interventi finanziati e verifica dei risultati 
 
  1. Gli enti beneficiari o i capofila, in caso di  presentazione  in
forma aggregata, forniscono alla competente  struttura  della  Giunta
regionale, al termine di ogni anno di durata del progetto, i dati  di
monitoraggio  relativi   all'andamento   temporale,   procedurale   e
finanziario   dei   progetti   finanziati,    fermo    restando    la
rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b). 
  2. I dati di cui al comma  1  sono  inviati  al  settore  regionale
competente entro i sessanta giorni successivi al termine  di  cui  al
comma 1 con le modalita' previste per la  trasmissione  dei  progetti
dall'articolo 4, comma 2, lettera a). 
  3. E' ammesso un differimento motivato, non  superiore  a  quindici
giorni, nell'invio dei dati di monitoraggio. 
  4. Al fine  di  verificare  la  coerenza  della  realizzazione  del
progetto con la domanda ammessa a finanziamento, il settore regionale
competente  puo'   richiedere   agli   enti   beneficiari   documenti
integrativi dei dati di monitoraggio di cui al comma 1. 
  5. Nell'arco dei tre anni successivi alla conclusione dei  progetti
la competente struttura della Giunta  regionale  puo'  richiedere  ai
singoli enti beneficiari, o capofila, in  caso  di  presentazione  in
forma aggregata, informazioni e dati, ulteriori a  quelli  utilizzati
per il monitoraggio di cui ai commi 1 e 4, allo scopo  di  effettuare
una verifica ex-post dei risultati raggiunti a fini  conoscitivi,  ai
fini di  quanto  previsto  dall'articolo  86,  comma  3  della  legge
regionale n. 68/2011.