Art. 11 Controllo a campione delle indagini 1. Le indagini depositate, non soggette a controllo obbligatorio, sono soggette a controllo a campione mediante il metodo del sorteggio. 2. Il sorteggio e' effettuato ogni 30 giorni, nella misura di una ogni 10 o frazione di 10 indagini, tra quelle non soggette a controllo obbligatorio, depositate nei 30 giorni antecedenti alla data del sorteggio. 3. La struttura regionale competente trasmette ai comuni che hanno depositato le indagini di cui ai commi 1 e 2, l'esito del sorteggio entro 7 giorni dalla data di effettuazione, comunicando contestualmente la conclusione del procedimento delle indagini depositate non estratte e l'avvio del procedimento di controllo per quelle estratte.