Art. 11 
 
                 Controllo a campione delle indagini 
 
  1. Le indagini depositate, non soggette a  controllo  obbligatorio,
sono  soggette  a  controllo  a  campione  mediante  il  metodo   del
sorteggio. 
  2. Il sorteggio e' effettuato ogni 30 giorni, nella misura  di  una
ogni 10 o  frazione  di  10  indagini,  tra  quelle  non  soggette  a
controllo obbligatorio, depositate nei  30  giorni  antecedenti  alla
data del sorteggio. 
  3. La struttura regionale competente trasmette ai comuni che  hanno
depositato le indagini di cui ai commi 1 e 2, l'esito  del  sorteggio
entro   7   giorni   dalla   data   di   effettuazione,   comunicando
contestualmente  la  conclusione  del  procedimento  delle   indagini
depositate non estratte e l'avvio del procedimento di  controllo  per
quelle estratte.