Art. 13 
 
Adozione  degli  strumenti  della  pianificazione   territoriale   ed
                urbanistica e delle relative varianti 
 
  1. Il soggetto istituzionale competente adotta gli strumenti  della
pianificazione territoriale ed urbanistica e le relative varianti  di
cui all'art. 3 comma 1, solo a seguito della comunicazione della data
e del numero di deposito ai sensi dell'art. 7.