Art. 14 
 
Approvazione degli strumenti  della  pianificazione  territoriale  ed
                urbanistica e delle relative varianti 
 
  1. Il soggetto istituzionale competente approva gli strumenti della
pianificazione territoriale ed urbanistica e le relative varianti  di
cui all'art. 3 che sono stati oggetto del controllo  ai  sensi  degli
articoli 10 e 11 solo: 
    a)  a  seguito  della  comunicazione  dell'esito   positivo   del
controllo di cui all'art. 12, commi 1 e 4; 
    b) a seguito della comunicazione dell'esito parzialmente positivo
del controllo di cui art. 12 comma  6,  adeguandosi  allo  stesso  ed
escludendo le previsioni per le quali le indagini sono risultate  non
conformi. 
  2.  Il  soggetto  istituzionale  competente  puo'   approvare   gli
strumenti della  pianificazione  territoriale  ed  urbanistica  e  le
relative varianti le cui  indagini  non  sono  oggetto  del  campione
estratto ai sensi dell' art. 11, solo a seguito  della  comunicazione
di cui all'art. 11, comma 3. 
  3. Ai fini dell'approvazione degli strumenti  della  pianificazione
territoriale ed urbanistica e delle relative varianti di cui all'art.
3 comma 1, il soggetto istituzionale competente qualora modifichi  le
classi di pericolosita' o  le  condizioni  di  fattibilita'  o  nuove
attribuzioni di fattibilita' a  seguito  di  osservazioni  pervenute,
procede a modificare gli elaborati gia' depositati, trasmettendo  gli
stessi alla struttura regionale competente. 
  4. Nel caso di cui al comma 3, la  struttura  regionale  competente
effettua un  nuovo  controllo  e  ne  comunica  l'esito  al  soggetto
istituzionale  competente  entro  30  giorni  dal  ricevimento  della
documentazione. Il soggetto istituzionale competente approva gli atti
adeguandosi all'esito del controllo.