Art. 14 Approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e delle relative varianti 1. Il soggetto istituzionale competente approva gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e le relative varianti di cui all'art. 3 che sono stati oggetto del controllo ai sensi degli articoli 10 e 11 solo: a) a seguito della comunicazione dell'esito positivo del controllo di cui all'art. 12, commi 1 e 4; b) a seguito della comunicazione dell'esito parzialmente positivo del controllo di cui art. 12 comma 6, adeguandosi allo stesso ed escludendo le previsioni per le quali le indagini sono risultate non conformi. 2. Il soggetto istituzionale competente puo' approvare gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e le relative varianti le cui indagini non sono oggetto del campione estratto ai sensi dell' art. 11, solo a seguito della comunicazione di cui all'art. 11, comma 3. 3. Ai fini dell'approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e delle relative varianti di cui all'art. 3 comma 1, il soggetto istituzionale competente qualora modifichi le classi di pericolosita' o le condizioni di fattibilita' o nuove attribuzioni di fattibilita' a seguito di osservazioni pervenute, procede a modificare gli elaborati gia' depositati, trasmettendo gli stessi alla struttura regionale competente. 4. Nel caso di cui al comma 3, la struttura regionale competente effettua un nuovo controllo e ne comunica l'esito al soggetto istituzionale competente entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione. Il soggetto istituzionale competente approva gli atti adeguandosi all'esito del controllo.