Art. 16 Trasmissione delle istanze e relativa modulistica 1. La documentazione e gli elaborati relativi alle indagini redatti secondo le specifiche tecniche, gli standard informativi minimi e le regole comuni ai sensi dell'art. 56 della l.r. 65/2014, nonche' le comunicazioni, le richieste e ogni altro atto o documento a cui il presente regolamento fa riferimento, sono trasmessi attraverso il sistema informativo regionale di cui al medesimo art. 56 della l.r. 65/2014. 2. Gli elaborati di cui all'art. 6 sono predisposti sulla base della modulistica approvata con decreto del direttore della struttura regionale competente ai controlli, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e delle deliberazioni di cui all'art. 2, comma 3.