Art. 16 
 
          Trasmissione delle istanze e relativa modulistica 
 
  1. La documentazione e gli elaborati relativi alle indagini redatti
secondo le specifiche tecniche, gli standard informativi minimi e  le
regole comuni ai sensi dell'art. 56 della l.r.  65/2014,  nonche'  le
comunicazioni, le richieste e ogni altro atto o documento  a  cui  il
presente regolamento fa riferimento,  sono  trasmessi  attraverso  il
sistema informativo regionale di cui al medesimo art. 56  della  l.r.
65/2014. 
  2. Gli elaborati di cui all'art.  6  sono  predisposti  sulla  base
della modulistica approvata con decreto del direttore della struttura
regionale competente ai controlli, entro sessanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore del presente regolamento e  delle  deliberazioni
di cui all'art. 2, comma 3.