Art. 17 
 
Norma transitoria concernente le indagini gia' trasmesse o depositate 
 
  1. Le indagini che, alla data di entrata  in  vigore  del  presente
regolamento,  sono  gia'  state  trasmesse  o  depositate  presso  le
strutture regionali competenti sono soggette alla disciplina  vigente
alla data della loro trasmissione o del loro deposito.