Art. 18 Disposizioni transitorie per la trasmissione delle indagini alla struttura regionale competente 1. Nelle more della predisposizione del sistema informativo regionale di cui all'art. 56 della l.r. 65/2014, gli elaborati di cui all'art. 6 sono trasmessi mediante interoperabilita' di protocollo informatico o, in assenza di questa modalita', attraverso posta elettronica certificata.