Art. 18 
 
            Disposizioni transitorie per la trasmissione 
         delle indagini alla struttura regionale competente 
 
  1.  Nelle  more  della  predisposizione  del  sistema   informativo
regionale di cui all'art. 56 della l.r. 65/2014, gli elaborati di cui
all'art. 6 sono trasmessi mediante  interoperabilita'  di  protocollo
informatico o, in  assenza  di  questa  modalita',  attraverso  posta
elettronica certificata.