Art. 2 Contenuti delle indagini 1. Le indagini di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) di seguito denominate «indagini» sono costituite da analisi ed approfondimenti tecnici, sono parte integrante degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e sono finalizzate: a) alla verifica della pericolosita' del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e sismico negli strumenti di pianificazione territoriale; b) alla verifica della fattibilita' degli interventi di trasformazione previsti negli strumenti della pianificazione urbanistica in relazione all'obiettivo della mitigazione dei rischi; c) ad evidenziare le aree esposte a rischio con riferimento agli aspetti geologico, idraulico e sismico. 2. Le indagini si effettuano nei casi di cui all'art. 3 e i contenuti delle stesse sono differenziati in relazione alla tipologia degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica secondo quanto stabilito all'art. 4. 3. Entro la data di entrata in vigore del presente regolamento, con una o piu' deliberazioni della Giunta regionale sono approvate le direttive tecniche finalizzate a specificare ulteriori contenuti e modalita' di svolgimento delle indagini. 4. In particolare, le direttive tecniche specificano, in relazione ai singoli aspetti idraulici, geologici e sismici, i contenuti delle indagini ed evidenziano specifici studi ed analisi in relazione alle varie tipologie di rischio e alla connessa fattibilita' degli interventi. 5. Al fine di valutare la compatibilita' con le condizioni geologiche e sismiche degli interventi di trasformazione in relazione all'obiettivo della mitigazione dei rischi, le direttive tecniche specificano i criteri di valutazione della fattibilita'. 6. I contenuti informativi delle indagini sono redatti secondo le specifiche tecniche e gli standard informativi di riferimento per la diffusione dell'informazione geografica di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 6 marzo 2017, n. 7/R, in attuazione dell'art. 56 della l.r. 65/2014.