Art. 2 
 
                      Contenuti delle indagini 
 
  1. Le indagini di cui all'art. 1, comma 1, lettera  a)  di  seguito
denominate «indagini» sono costituite da analisi  ed  approfondimenti
tecnici, sono parte integrante degli strumenti  della  pianificazione
territoriale ed urbanistica e sono finalizzate: 
    a) alla verifica della  pericolosita'  del  territorio  sotto  il
profilo  geologico,  idraulico   e   sismico   negli   strumenti   di
pianificazione territoriale; 
    b)  alla  verifica  della  fattibilita'   degli   interventi   di
trasformazione  previsti   negli   strumenti   della   pianificazione
urbanistica in relazione all'obiettivo della mitigazione dei rischi; 
    c) ad evidenziare le aree esposte a rischio con riferimento  agli
aspetti geologico, idraulico e sismico. 
  2. Le indagini si effettuano  nei  casi  di  cui  all'art.  3  e  i
contenuti delle stesse sono differenziati in relazione alla tipologia
degli  strumenti  della  pianificazione  territoriale  e  urbanistica
secondo quanto stabilito all'art. 4. 
  3. Entro la data di entrata in vigore del presente regolamento, con
una o piu' deliberazioni della Giunta  regionale  sono  approvate  le
direttive tecniche finalizzate a specificare  ulteriori  contenuti  e
modalita' di svolgimento delle indagini. 
  4. In particolare, le direttive tecniche specificano, in  relazione
ai singoli aspetti idraulici, geologici e sismici, i contenuti  delle
indagini ed evidenziano specifici studi ed analisi in relazione  alle
varie  tipologie  di  rischio  e  alla  connessa  fattibilita'  degli
interventi. 
  5.  Al  fine  di  valutare  la  compatibilita'  con  le  condizioni
geologiche e sismiche degli interventi di trasformazione in relazione
all'obiettivo della mitigazione dei  rischi,  le  direttive  tecniche
specificano i criteri di valutazione della fattibilita'. 
  6. I contenuti informativi delle indagini sono redatti  secondo  le
specifiche tecniche e gli standard informativi di riferimento per  la
diffusione  dell'informazione  geografica  di  cui  al  decreto   del
Presidente della Giunta regionale 6 marzo 2017, n. 7/R, in attuazione
dell'art. 56 della l.r. 65/2014.