Art. 3 
 
Ambito di applicazione delle indagini relative agli  strumenti  della
              pianificazione territoriale e urbanistica 
 
  1. Le disposizioni  del  presente  regolamento  si  applicano  alle
indagini da effettuare in sede di formazione: 
    a) dei  piani  strutturali,  piani  strutturali  intercomunali  e
relative varianti; 
    b) dei piani  operativi,  dei  piani  operativi  intercomunali  e
relative varianti; 
    c) dei piani attuativi, comunque denominati, e relative varianti; 
    d) degli atti di ricognizione degli interventi  di  rigenerazione
urbana di cui all'art. 125, comma 2 della l.r. 65/2014; 
    e) delle varianti ai  piani  regolatori  generali  vigenti  o  ai
regolamenti urbanistici. 
  2. Il soggetto istituzionale competente non effettua  le  indagini,
nei casi di: 
    a)  varianti  che  riguardano  la   riproposizione   di   vincoli
preordinati all'esproprio; 
    b) varianti alla disciplina degli strumenti urbanistici  comunali
che non comportano incremento di volume o di superficie coperta degli
edifici; 
    c) varianti di trascrizione di basi  cartografiche  aggiornate  o
varianti di rettifica di errori materiali; 
    d) varianti che comportano una  riduzione  di  indici  oppure  di
quantita' edificabili, comunque denominate,  senza  trasferimenti  di
superfici o volumi, nei casi in cui  non  siano  intervenuti  aumenti
delle classi di pericolosita' o di fattibilita'. 
  3. Nei casi di cui al comma 2 nell'atto di adozione della  relativa
variante, il soggetto istituzionale competente indica gli estremi del
deposito e dell'esito del controllo  delle  indagini  precedentemente
eseguite   nell'ambito   della   formazione   di   strumenti    della
pianificazione territoriale ed  urbanistica  relativa  al  territorio
d'interesse.