Art. 3 Ambito di applicazione delle indagini relative agli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle indagini da effettuare in sede di formazione: a) dei piani strutturali, piani strutturali intercomunali e relative varianti; b) dei piani operativi, dei piani operativi intercomunali e relative varianti; c) dei piani attuativi, comunque denominati, e relative varianti; d) degli atti di ricognizione degli interventi di rigenerazione urbana di cui all'art. 125, comma 2 della l.r. 65/2014; e) delle varianti ai piani regolatori generali vigenti o ai regolamenti urbanistici. 2. Il soggetto istituzionale competente non effettua le indagini, nei casi di: a) varianti che riguardano la riproposizione di vincoli preordinati all'esproprio; b) varianti alla disciplina degli strumenti urbanistici comunali che non comportano incremento di volume o di superficie coperta degli edifici; c) varianti di trascrizione di basi cartografiche aggiornate o varianti di rettifica di errori materiali; d) varianti che comportano una riduzione di indici oppure di quantita' edificabili, comunque denominate, senza trasferimenti di superfici o volumi, nei casi in cui non siano intervenuti aumenti delle classi di pericolosita' o di fattibilita'. 3. Nei casi di cui al comma 2 nell'atto di adozione della relativa variante, il soggetto istituzionale competente indica gli estremi del deposito e dell'esito del controllo delle indagini precedentemente eseguite nell'ambito della formazione di strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica relativa al territorio d'interesse.