Art. 5 Criteri per l'individuazione delle classi di pericolosita' o di rischio sotto il profilo geologico, idraulico e sismico 1. Al fine di verificare la pericolosita' del territorio e la fattibilita' degli interventi di trasformazione previsti negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica nel territorio sono individuate aree omogenee a pericolosita' molto elevata, elevata, media e bassa con riferimento agli aspetti sismici. 2. Nelle more della redazione dei piani di bacino a scala distrettuale, al fine di verificare la pericolosita' del territorio e la fattibilita' degli interventi di trasformazione previsti negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica nel territorio sono individuate le aree omogenee a pericolosita' molto elevata, elevata, media e bassa con riferimento agli aspetti geologici. 3. I criteri per l'individuazione delle aree a pericolosita' geologica e sismica sono indicati nelle direttive tecniche di cui all'art. 2, con particolare riferimento ai seguenti fenomeni: a) per gli aspetti geologici: fenomeni franosi attivi, fenomeni franosi potenziali, fenomeni erosivi, morfodinamica fluviale, i processi di degrado di carattere antropico, cedimenti connessi alla presenza di terreni con caratteristiche scadenti; b) per gli aspetti sismici: deformazioni legate a faglie attive e capaci, liquefazione dinamica, fenomeni franosi, zone stabili suscettibili di amplificazione sismica locale. 4. L'individuazione delle aree a pericolosita' per alluvioni e' effettuata ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere d) ed e) della legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/ CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014.). 5. Con riferimento alle aree del territorio regionale non individuate negli atti di pianificazione di bacino, nelle more dell'approvazione delle mappe di pericolosita' da alluvioni delle aree in oggetto, le direttive tecniche possono indicare elementi per la loro classificazione.