Art. 5 
 
     Criteri per l'individuazione delle classi di pericolosita' 
    o di rischio sotto il profilo geologico, idraulico e sismico 
 
  1. Al fine di verificare  la  pericolosita'  del  territorio  e  la
fattibilita'  degli  interventi  di  trasformazione  previsti   negli
strumenti  della  pianificazione  territoriale  e   urbanistica   nel
territorio sono  individuate  aree  omogenee  a  pericolosita'  molto
elevata, elevata, media e bassa con riferimento agli aspetti sismici. 
  2.  Nelle  more  della  redazione  dei  piani  di  bacino  a  scala
distrettuale, al fine di verificare la pericolosita' del territorio e
la fattibilita' degli interventi  di  trasformazione  previsti  negli
strumenti  della  pianificazione  territoriale  e   urbanistica   nel
territorio sono individuate le aree omogenee  a  pericolosita'  molto
elevata,  elevata,  media  e  bassa  con  riferimento  agli   aspetti
geologici. 
  3. I  criteri  per  l'individuazione  delle  aree  a  pericolosita'
geologica e sismica sono indicati nelle  direttive  tecniche  di  cui
all'art. 2, con particolare riferimento ai seguenti fenomeni: 
    a) per gli aspetti geologici: fenomeni franosi  attivi,  fenomeni
franosi  potenziali,  fenomeni  erosivi,  morfodinamica  fluviale,  i
processi di degrado di carattere antropico, cedimenti  connessi  alla
presenza di terreni con caratteristiche scadenti; 
    b) per gli aspetti sismici: deformazioni legate a faglie attive e
capaci,  liquefazione  dinamica,  fenomeni  franosi,   zone   stabili
suscettibili di amplificazione sismica locale. 
  4. L'individuazione delle aree a  pericolosita'  per  alluvioni  e'
effettuata ai sensi dell'art. 2, comma 1,  lettere  d)  ed  e)  della
legge regionale 24 luglio 2018, n. 41  (Disposizioni  in  materia  di
rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione  del
decreto  legislativo  23  febbraio  2010,  n.  49  (Attuazione  della
direttiva 2007/60/ CE relativa alla valutazione e alla  gestione  dei
rischi di  alluvioni).  Modifiche  alla  l.r.  80/2015  e  alla  l.r.
65/2014.). 
  5.  Con  riferimento  alle  aree  del  territorio   regionale   non
individuate negli  atti  di  pianificazione  di  bacino,  nelle  more
dell'approvazione delle mappe di  pericolosita'  da  alluvioni  delle
aree in oggetto, le direttive tecniche possono indicare elementi  per
la loro classificazione.