Art. 6 Elaborati da trasmettere per il deposito delle indagini presso le strutture regionali competenti 1. Alla struttura regionale competente sono trasmessi i seguenti elaborati: a) la scheda per il deposito delle indagini; b) le indagini; c) gli elaborati degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica di cui all'art. 3 a cui si riferiscono le indagini; d) la certificazione da parte dei tecnici abilitati dell'adeguatezza delle indagini rispetto alle direttive di cui al presente regolamento e alle relative delibere di attuazione; e) l'attestazione da parte dal progettista dello strumento della pianificazione territoriale e urbanistica di cui all'art. 3, della compatibilita' degli strumenti medesimi con l'esito delle indagini effettuate.