Art. 6 
 
Elaborati da trasmettere per il deposito  delle  indagini  presso  le
                   strutture regionali competenti 
 
  1. Alla struttura regionale competente sono  trasmessi  i  seguenti
elaborati: 
    a) la scheda per il deposito delle indagini; 
    b) le indagini; 
    c)   gli   elaborati   degli   strumenti   della   pianificazione
territoriale e urbanistica di cui all'art. 3 a cui si riferiscono  le
indagini; 
    d)   la   certificazione   da   parte   dei   tecnici   abilitati
dell'adeguatezza delle indagini rispetto alle  direttive  di  cui  al
presente regolamento e alle relative delibere di attuazione; 
    e) l'attestazione da parte dal progettista dello strumento  della
pianificazione territoriale e urbanistica di cui  all'art.  3,  della
compatibilita' degli strumenti medesimi con  l'esito  delle  indagini
effettuate.